LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ATALANTA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Palermo del 25/02/07 – C.U. 239 del 26/02/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ATALANTA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Palermo del 25/02/07 – C.U. 239 del 26/02/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta l’ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori prima e durante la gara Atalanta-Palermo del 26/2/2007, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione. A sostegno del gravame, la Società reclamante, pur non negando la materialità della deplorevole condotta posta in essere dai propri sostenitori, contesta che essa possa connotarsi come insulto “per motivi di origine territoriale”, essendosi in realtà trattato – a detta della reclamante – di “sfottò” rivolti abitualmente ai giocatori ospiti a fini di scherno. Le frasi indirizzate ai giocatori avversari durante la fase di riscaldamento pre-partita non rappresenterebbero pertanto atti di intolleranza. In secondo luogo, e comunque nel caso in cui tali cori fossero ritenuti atti di intolleranza, a detta della reclamante il Giudice Sportivo avrebbe dovuto operare una migliore applicazione delle attenuanti considerate, ossia valorizzare le iniziative di prevenzione e di lotta ad ogni forma di discriminazione realizzate dalla Soc. Atalanta, la quale, nel corso della presente stagione, ha pubblicamente rappresentato – anche con iniziative concrete a favore degli studenti delle scuole - la propria presa di distacco nei confronti di quella parte di tifoseria violenta, maleducata o, appunto, intollerante. Dissociazione che ha esposto la Soc. Atalanta ad una sorta di “ricatto” operato da tale parte di tifoseria e finalizzato a recare danno alla stessa società. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento. In linea di fatto, dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini – fonte privilegiata di prova - emerge che i sostenitori dell’Atalanta in occasione della gara de qua si sono resi responsabili di una serie di comportamenti riprovevoli (cori di contenuto denigratorio ed insulti per motivi di origine territoriale nei confronti degli avversari; epiteto ingiurioso nei confronti dell’arbitro). Si è trattato di condotte gravi, per la loro intensità (i cori rivolti all’arbitro sono stati intonati a più riprese al termine del primo tempo e quelli verso gli avversari durante la fase di riscaldamento prepartita) e, relativamente agli ultimi, per il loro contenuto di discriminazione per origini territoriali. Questa Commissione ritiene che le frasi rivolte agli avversari abbiano un contenuto non solo denigratorio ma anche intollerante per cause legate alle origini degli avversari. Ai fini della quantificazione della sanzione, tenuto conto delle documentate iniziative (senza dubbio meritorie e apprezzabili) assunte dalla Società stessa per la prevenzione delle condotte violente, maleducate e discriminatorie da parte di propri sostenitori e degli indirizzi assunti in passato dagli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, questa Commissione ritiene di comminare la sanzione dell’ammenda nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di comminare la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, disponendo la restituzione della tassa.
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