LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ATALANTA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Palermo del 25/02/07 – C.U. 239 del 26/02/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ATALANTA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Atalanta-Palermo del 25/02/07 – C.U. 239 del 26/02/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta
l’ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori prima e durante
la gara Atalanta-Palermo del 26/2/2007, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo
l’annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, la Società reclamante, pur non negando la materialità della
deplorevole condotta posta in essere dai propri sostenitori, contesta che essa possa
connotarsi come insulto “per motivi di origine territoriale”, essendosi in realtà trattato – a
detta della reclamante – di “sfottò” rivolti abitualmente ai giocatori ospiti a fini di scherno.
Le frasi indirizzate ai giocatori avversari durante la fase di riscaldamento pre-partita non
rappresenterebbero pertanto atti di intolleranza.
In secondo luogo, e comunque nel caso in cui tali cori fossero ritenuti atti di intolleranza, a
detta della reclamante il Giudice Sportivo avrebbe dovuto operare una migliore applicazione
delle attenuanti considerate, ossia valorizzare le iniziative di prevenzione e di lotta ad ogni
forma di discriminazione realizzate dalla Soc. Atalanta, la quale, nel corso della presente
stagione, ha pubblicamente rappresentato – anche con iniziative concrete a favore degli
studenti delle scuole - la propria presa di distacco nei confronti di quella parte di tifoseria
violenta, maleducata o, appunto, intollerante.
Dissociazione che ha esposto la Soc. Atalanta ad una sorta di “ricatto” operato da tale parte
di tifoseria e finalizzato a recare danno alla stessa società.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni
difensive, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento.
In linea di fatto, dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini – fonte privilegiata di
prova - emerge che i sostenitori dell’Atalanta in occasione della gara de qua si sono resi
responsabili di una serie di comportamenti riprovevoli (cori di contenuto denigratorio ed
insulti per motivi di origine territoriale nei confronti degli avversari; epiteto ingiurioso nei
confronti dell’arbitro).
Si è trattato di condotte gravi, per la loro intensità (i cori rivolti all’arbitro sono stati intonati
a più riprese al termine del primo tempo e quelli verso gli avversari durante la fase di
riscaldamento prepartita) e, relativamente agli ultimi, per il loro contenuto di
discriminazione per origini territoriali.
Questa Commissione ritiene che le frasi rivolte agli avversari abbiano un contenuto non solo
denigratorio ma anche intollerante per cause legate alle origini degli avversari.
Ai fini della quantificazione della sanzione, tenuto conto delle documentate iniziative (senza
dubbio meritorie e apprezzabili) assunte dalla Società stessa per la prevenzione delle
condotte violente, maleducate e discriminatorie da parte di propri sostenitori e degli
indirizzi assunti in passato dagli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, questa
Commissione ritiene di comminare la sanzione dell’ammenda nella misura di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di
comminare la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, disponendo la restituzione della tassa.
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