LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pescara-Cesena del 24/02/07 – C.U. 243 del 27/02/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pescara-Cesena del 24/02/07 – C.U. 243 del 27/02/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Pescara, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Pescara-Cesena del 24/2/2007, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione. A sostegno del gravame, la Società reclamante – pur non contestando la materialità del fatto - rileva, in primo luogo, che non si sarebbe trattato di cori espressione di discriminazione razziale, quanto di una “ordinaria manifestazione di disappunto per interventi di gioco ritenuti dalla tifoseria dannosi per il giocatore e più in generale per l’intera squadra”. A riprova di tale assunto difensivo, la reclamante rileva la modesta portata di tali cori (solo un paio). Il fatto poi che le manifestazioni di protesta siano cessate dopo i due citati episodi induce la reclamante ad invocare l’applicazione dell’art. 10 comma 2 C.G.S. al fine di escludere la propria responsabilità. Infine, la difesa rileva la mancanza di precedenti specifici – in particolare, episodi di discriminazione razziale - in capo alla società reclamante. In via istruttoria, la reclamante chiede che vengano disposti supplementi di indagine (integrazione delle indagini da parte del competente ufficio ovvero la visione dei filmati della gara). I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento. In via istruttoria, questa Commissione ritiene di non accogliere le istanze istruttorie, essendo gli atti ufficiali (referto arbitrale e rapporto dell’Ufficio Indagini) chiari, dettagliati ed univoci nel loro contenuto e non rientrando la prova televisiva fra i mezzi di prova ammissibili per condotte quali quelle oggetto del presente procedimento. Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dello stesso direttore di gara), risulta che alcuni sostenitori della Soc. Pescara intonavano, durante la gara, reiterati cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario di colore. Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua intensità e per il suo contenuto di discriminazione razziale. Irrilevante è l’assunto secondo il quale i cori sarebbero stati diretti ad un calciatore avversario non in quanto di colore ma come espressione di disappunto per interventi di gioco ritenuti dannosi per la propria squadra. Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) e le espressioni utilizzate (“buu, buu”) indicano, infatti, in modo inequivocabile la natura razzista dei cori rivolti al calciatore Doudou. L’invocata esimente di cui all’art. 10 bis comma 1 lett. d) C.G.S. non può inoltre trovare applicazione nel caso di specie. Non si vede infatti come la circostanza che gli episodi in questione siano stati “soltanto” due possa essere assimilata – come sostiene la reclamante – a quella condotta attiva e contraria di altri sostenitori in grado di annullare nell’immediatezza l’offensività dei cori (esimente) o a quella dissociazione dalle condotte illecite (attenuante) richieste dall’art. 10 bis C.G.S. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la Commissione ritiene che la responsabilità della Società per il comportamento dei propri sostenitori, in conformità ad un indirizzo costantemente adottato, sia stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo – in applicazione dell’art. 9 bis comma 3 C.G.S. - per cui, in rigetto del reclamo, equa appare la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento della tassa.
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