LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pescara-Cesena del 24/02/07 – C.U. 243 del 27/02/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PESCARA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Pescara-Cesena del 24/02/07 – C.U. 243 del 27/02/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Pescara, a
titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per il
comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Pescara-Cesena del 24/2/2007,
ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via
subordinata, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, la Società reclamante – pur non contestando la materialità del fatto
- rileva, in primo luogo, che non si sarebbe trattato di cori espressione di discriminazione
razziale, quanto di una “ordinaria manifestazione di disappunto per interventi di gioco
ritenuti dalla tifoseria dannosi per il giocatore e più in generale per l’intera squadra”.
A riprova di tale assunto difensivo, la reclamante rileva la modesta portata di tali cori (solo
un paio).
Il fatto poi che le manifestazioni di protesta siano cessate dopo i due citati episodi induce la
reclamante ad invocare l’applicazione dell’art. 10 comma 2 C.G.S. al fine di escludere la
propria responsabilità.
Infine, la difesa rileva la mancanza di precedenti specifici – in particolare, episodi di
discriminazione razziale - in capo alla società reclamante.
In via istruttoria, la reclamante chiede che vengano disposti supplementi di indagine
(integrazione delle indagini da parte del competente ufficio ovvero la visione dei filmati
della gara).
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni
difensive, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.
In via istruttoria, questa Commissione ritiene di non accogliere le istanze istruttorie, essendo
gli atti ufficiali (referto arbitrale e rapporto dell’Ufficio Indagini) chiari, dettagliati ed
univoci nel loro contenuto e non rientrando la prova televisiva fra i mezzi di prova
ammissibili per condotte quali quelle oggetto del presente procedimento.
Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dello
stesso direttore di gara), risulta che alcuni sostenitori della Soc. Pescara intonavano, durante
la gara, reiterati cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore avversario di colore.
Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua intensità e per il suo contenuto
di discriminazione razziale.
Irrilevante è l’assunto secondo il quale i cori sarebbero stati diretti ad un calciatore
avversario non in quanto di colore ma come espressione di disappunto per interventi di
gioco ritenuti dannosi per la propria squadra. Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) e
le espressioni utilizzate (“buu, buu”) indicano, infatti, in modo inequivocabile la natura
razzista dei cori rivolti al calciatore Doudou.
L’invocata esimente di cui all’art. 10 bis comma 1 lett. d) C.G.S. non può inoltre trovare
applicazione nel caso di specie. Non si vede infatti come la circostanza che gli episodi in
questione siano stati “soltanto” due possa essere assimilata – come sostiene la reclamante –
a quella condotta attiva e contraria di altri sostenitori in grado di annullare
nell’immediatezza l’offensività dei cori (esimente) o a quella dissociazione dalle condotte
illecite (attenuante) richieste dall’art. 10 bis C.G.S.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la Commissione ritiene che la responsabilità
della Società per il comportamento dei propri sostenitori, in conformità ad un indirizzo
costantemente adottato, sia stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo – in
applicazione dell’art. 9 bis comma 3 C.G.S. - per cui, in rigetto del reclamo, equa appare la
sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento
della tassa.
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