LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Udinese del 18/02/07 – C.U. 233 del 20/02/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Udinese del 18/02/07 – C.U. 233 del 20/02/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per “avere una ventina di persone accreditate rivolto ininterrottamente, nel corso del secondo tempo, delle frasi volgarmente ingiuriose nei confronti del direttore di gara” in occasione dell’incontro Ascoli-Udinese del 18/2/07, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca del provvedimento o, in subordine, la riduzione dell’ammenda. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che, anche nelle gare c.d. “a porte chiuse” (come nella fattispecie in esame) vi è una presenza di spettatori (ai sensi della circolare 23 emanata dalla LNP in data 16/2/07) che, in maggior parte (sponsor ed ospiti), non hanno un legame diretto con la Società, creandosi una situazione, dal punto di vista della responsabilità della Società stessa, totalmente analoga alla disputa delle gare aperte al pubblico, nelle quali non viene mai comminata alcuna sanzione nel mero caso di urla ingiuriose verso il direttore di gara (malcostume purtroppo connaturato alle partite di calcio); peraltro, nel caso di veri e propri cori oltraggiosi, l’ammenda risulta solitamente essere,a detta della reclamante, molto più esigua. La Società sostiene, altresì, che ammende di importi simili a quello contestato vengono di solito comminate per motivi molto più gravi che per comportamenti siffatti. Da ultimo, la Soc. Ascoli rileva che, non essendo coinvolti nelle espressioni ingiuriose verso l’arbitro, né dirigenti, né tesserati della Società, evidentemente non è ravvisabile una responsabilità diretta della stessa, che anzi ha posto in essere ogni accorgimento per la selezione degli spettatori, in ciò coadiuvata dalla Questura, per cui le persone che hanno potuto accedere allo stadio sono state solo quelle inserite negli appositi elenchi. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo non sia accoglibile. Dagli atti stessi (in particolare dal referto del direttore di gara e dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, fonti privilegiate di prova) risulta che, a partire dal 13° minuto del 2° tempo, una ventina di tifosi apostrofava con ingiurie ed offese l’arbitro, per di più in occasione di ogni decisione contraria alla squadra di casa. Tali comportamenti proseguivano sistematicamente sino alla fine dell’incontro, divenendo, dopo il fischio finale, ancora più offensivi. Si è trattato di una condotta particolarmente grave in quanto posta in essere da persone accreditate dalla Società e durante un incontro che si disputava “a porte chiuse” a seguito dei noti fatti di Catania. Irrilevante è l’assunto secondo cui le urla di una ventina di persone all’indirizzo del direttore di gara non siano così gravi da far scattare la sanzione comminata, soprattutto perché non necessariamente provenienti da dirigenti o comunque tesserati della Società locale, ma da soggetti probabilmente individuabili tra ospiti e sponsor; ciò a maggior ragione per il fatto che tali soggetti sono stati accreditati proprio dalla società stessa; circostanza questa che induce ad una diversa e peculiare valutazione dei fatti da parte di questa Commissione parzialmente differente da quella operata dal Giudice Sportivo. Infatti, in casi come quello di specie, è senz’altro ravvisabile e certamente non esclusa la responsabilità oggettiva della Società ospitante per comportamenti posti in essere dai propri sostenitori, siano essi tifosi paganti ovvero ospiti accreditati, a qualunque titolo, ai sensi dell’art. 10 comma 2 C.G.S. Infine, non vi è concreta traccia o prova, agli atti e nelle difese, di alcun elemento/comportamento rilevante, né esimente né attenuante, ex art. 10 bis C.G.S. Sanzione equa, tenuto conto di quanto sopra esposto, quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, visto l’art. 32 comma 3 C.G.S., delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00; dispone l’incameramento della tassa.
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