LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 5 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dario DAINELLI (gara Fiorentina-Roma del 18/3/07 – C.U. 236 del 27/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 5 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dario DAINELLI (gara Fiorentina-Roma del 18/3/07 – C.U. 236 del 27/3/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Dario Dainelli, tesserato per la Soc. Fiorentina, per il comportamento irriguardoso tenuto al termine della gara Fiorentina-Roma del 18/3/07- ed in particolare per aver rivolto al quarto ufficiale la seguente frase: “bravi, bravi complimenti” - ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, la reclamante afferma che la sanzione irrogata appare iniqua in quanto l’espressione utilizzata dal tesserato configurerebbe al più un comportamento “irrispettoso” e non certo “irriguardoso” o “ingiurioso” come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo. L’assunto difensivo è in linea con la stessa giurisprudenza del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare che in casi analoghi escluderebbe l’applicazione dell’art. 14, comma 2bis C.G.S. La reclamante conclude chiedendo la riduzione della sanzione della squalifica di una giornata di gara “anche con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda giornata di inibizione”. Alla riunione odierna è comparso personalmente il signor Dainelli, unitamente al rappresentante della società reclamante, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, hanno insistito per le conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il gravame meriti parziale accoglimento. Risulta pacifico in atti, e ammesso dallo stesso Dainelli nel corso dell’odierna udienza, che il tesserato ha posto in essere una condotta censurabile per l’ordinamento sportivo e come tale sanzionata dal primo Giudice con motivazione che questa Commissione ritiene congrua e immune da vizi logico-argomentativi. Correttamente infatti il Giudice Sportivo ha rilevato dal contenuto del referto arbitrale, chiaro e puntuale, la natura provocatoria del comportamento del Dainelli, avuto riguardo al tenore complessivo delle espressioni utilizzate. Deve pertanto essere disatteso l’assunto difensivo circa un preteso stravolgimento del “senso e contenuto del rapporto di gara”, stante l’assoluta coerenza motivazionale del provvedimento reclamato. Così come sono infondati i motivi con cui si sostiene l’erronea applicazione dell’art. 14 comma 2bis C.G.S., i cui estremi appaiono perfettamente integrati nel caso di specie. Tuttavia, considerata la particolare tenuità della condotta posta in essere, nonché la condotta processuale del tesserato, caratterizzata da un sincero ravvedimento, la Commissione ritiene equo rideterminare la sanzione nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di rideterminare la sanzione inflitta complessiva inflitta al tesserato nella squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di € 3.000,00, disponendo la restituzione della tassa.
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