LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 5 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Antonio CONTE, allenatore della Soc. Arezzo avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Spezia-Arezzo del 17/3/07 – C.U. 272 del 20/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 5 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Antonio CONTE, allenatore della Soc. Arezzo avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Spezia-Arezzo del 17/3/07 – C.U. 272 del 20/3/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 4.000,00, per il comportamento tenuto nel corso della gara Spezia-Arezzo del 17 marzo 2007 per avere, al 39° del primo tempo, rivolto, con atteggiamento intimidatorio, delle espressioni ingiuriose nei confronti di un assistente e del direttore di gara e per avere, durante l’intervallo, negli spogliatoi, rivolto all’arbitro una frase ingiuriosa, ha proposto reclamo il sig. Antonio Conte, allenatore tesserato per la Soc. Arezzo, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la condotta censurata dal Giudice Sportivo “non aveva come fine quello di arrecare danno o pregiudizio a nessuna persona” e che la sanzione irrogata sarebbe stata eccessiva in quanto “oltre alla giornata effettiva di squalifica già scontata” l’ammontare dell’ammenda sarebbe sproporzionato rispetto “a quello che è il proprio compenso”. Alla riunione odierna, nessuno è comparso per il reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame sia meritevole di parziale accoglimento. Risulta accertato in atti, e non contestato dal reclamante, che il tesserato Conte ha posto in essere una condotta censurabile per l’ordinamento sportivo. Correttamente il Giudice Sportivo ha rilevato dal contenuto del referto arbitrale e dal rapporto dell’assistente, chiari e puntuali, che il Conte, nell’immediatezza del provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco, si avvicinava ad una distanza non superiore a trenta centimetri per urlare per ben due volte “sei vergognoso” mentre successivamente, nell’uscire dal terreno di gioco, urlava per ben tre volte “sei scandaloso”. Inoltre, il Giudice Sportivo ha correttamente rilevato quanto relazionato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, laddove si legge che “durante l’intervallo il Sig. Conte Antonio allenatore della società Arezzo usciva dallo spogliatoio ed avvicinandosi all’ingresso dello spogliatoio dell’arbitro proferiva al suo indirizzo ad alta voce la seguente frase: è vergognoso non hai fischiato un cazzo”. Ritiene la Commissione che il provvedimento impugnato sia corretto e congruamente motivato in ordine alla qualificazione delle condotte poste in essere dal Conte nel caso di specie, peraltro non contestate nella loro materialità. Sotto tale profilo, nessuna rilevanza ha l’assunto difensivo secondo il quale la condotta tenuta non aveva come fine quello di arrecare danno o pregiudizio ad alcuno, essendo, tale circostanza, comunque valutata dal Giudice di primo grado nel suo provvedimento. Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della ridotta portata lesiva delle espressioni refertate, la Commissione ritiene congruo rideterminare la sanzione inflitta al tesserato limitatamente all’ammenda nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di applicare la sanzione della multa di € 3.000,00, disponendo la restituzione della tassa.
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