LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 6 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giovanni SARTORI – tesserato Soc. Chievo Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 6 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Giovanni SARTORI – tesserato Soc. Chievo Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
Il procedimento
Con provvedimento del 26 gennaio 2007, il Procuratore federale deferiva a questa
Commissione Giovanni Sartori, Direttore Sportivo della Soc. Chievo Verona per rispondere
della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere sottoscritto due contratti
che, per l’identico periodo (1 luglio 2006 – 30 giugno 2011) lo vincolerebbero quale
Direttore Sportivo per due diverse società (Soc. Chievo Verona e Soc. Torino).
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti il Sartori non faceva pervenire
memorie difensive.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato, e l’applicazione della sanzione
dell’inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per mesi sei.
È comparso altresì il sig. Giovanni Sartori il quale ha reso spontanee dichiarazioni,
ribadendo l’assoluta buona fede nelle trattative con il Presidente del Torino e la propria
inconsapevolezza circa i seguiti contrattuali, esclusivamente dovuti, a suo dire, all’iniziativa
pretestuosa di quest’ultimo. E’ comparso infine il difensore del deferito il quale, pur
evidenziando in linea di principio, la “doverosità” di prestare osservanza alle formalità
dell’ordinamento sportivo onde evitare il “caos contrattuale”, rileva la correttezza del
comportamento posto in essere dal Sartori. Conclude chiedendo l’applicazione di una
sanzione mite se non simbolica.
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, disponeva come da dispositivo
pubblicato, riservandosi il deposito della motivazione.
I motivi della decisione
Dagli approfonditi accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini [audizione di tutti i protagonisti
della vicenda ed acquisizione degli atti (documenti, contratti, corrispondenza), relativi al
duplice tesseramento] emerge incontrovertibilmente che: a) il 15 luglio 2005 il Signor
Sartori, stipulava con la Soc. Chievo Verona, in persona del Presidente Campedelli, un
contratto mediante sottoscrizione di apposito modulo Lega Calcio per il Campionato
2005/2006 depositato presso gli uffici della Lega in data 12.04.2006, in forza del quale, con
decorrenza 1 luglio 2006 e scadenza 2011, gli veniva conferito l’incarico di Direttore
Sportivo; b) il Sartori in data 23.02.2006 stipulava con la Soc. Torino in persona il
Presidente Cairo, un contratto mediante sottoscrizione della medesima modulistica,
predisposta in tal caso per la stagione 2006/2007, depositato presso la Lega Calcio il 21
aprile 2006, valido dal 1 luglio 2006 al 30 giugno 2011, e avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico di Direttore Sportivo della Soc. Torino; c) il Presidente della Soc. Torino
Cairo, riferiva che il Sartori aveva assicurato di essere libero da impegni con altra società,
ivi compreso il Chievo Verona, e che soltanto dopo circa due mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto, nell’aprile 2006, aveva comunicato al Presidente del Torino di
essere impossibilitato a rispettare il contratto, in assenza del necessario consenso dei propri
collaboratori ad un loro passaggio alla Soc. Torino, passaggio considerato dal Sartori
condizione imprescindibile al proprio trasferimento; c) il Presidente della Soc. Torino, in
merito alla versione dei fatti fornita dal Sartori, precisava che “se il Sartori avesse
veramente subordinato la presenza dei suoi collaboratori alla stipula ed efficacia del
contratto, poteva nel contratto porre questa condizione. Ma risulta il contrario tant’è che
ho firmato un contratto per i collaboratori che Sartori ha ritirato con l’impegno di
ritrasmetterlo con le firme dei contraenti”.
Da tale ricostruzione dei fatti risulta per tabulas che il signor Sartori, in pendenza di
contratto valido ed efficace con la Società Chievo Verona, ha assunto analogo impegno con
la Società Torino, avente lo stesso oggetto e la stessa durata, nelle forme previste dai vigenti
regolamenti della Lega Calcio, mediante sottoscrizione della relativa modulistica, da
quest’ultima società depositata presso gli uffici della L.N.P. In particolare, dalla
documentazione acquisita risulta, per un verso, che il contratto stipulato con il Torino non
fosse subordinato ad alcuna condizione sospensiva (o risolutiva) e, segnatamente, alla
facoltà per il Sartori di avvalersi di propri collaboratori, per altro verso, che tale contratto ha
avuto persino un principio di esecuzione proprio con la consegna al Sartori dei due contratti
già sottoscritti dal Presidente Cairo con i signori Balestro e Vinti, collaboratori appunto del
Sartori.
Se pertanto pacifica deve ritenersi la validità ed efficacia del contratto sottoscritto dal
Sartori con la Soc. Torino, altrettanto pacifica deve ritenersi la scorrettezza del tesserato
che, consapevole degli obblighi formali già assunti, ha dapprima intrapreso trattative con
altra controparte tacendo l’esistenza di tali obblighi, e poi perfezionato l’accordo senza
risolvere il precedente. E in ogni caso, senza neppur comunicare e formalizzare agli uffici
della L.N.P., una volta avuta notizia del deposito del secondo contratto, l’effettiva
situazione contrattuale e le sue reali volontà. L’obbligo di correttezza e buona fede nello
svolgimento delle trattative e nell’iter di formazione del contratto, infatti, deve essere inteso
in senso oggettivo, non essendo necessaria, a giudizio della Commissione, l’intenzione di
arrecare pregiudizio all’altro dei contraenti.
La violazione di tali obblighi configura la responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1,
C.G.S., cui consegue l’applicazione della sanzione nella misura indicata in dispositivo,
avuto riguardo all’apprezzabile comportamento processuale del deferito.
Il dispositivo
La Commissione dichiara il sig. Giovanni Sartori, responsabile della violazione ascrittagli e
applica allo stesso la sanzione di mesi due di inibizione e ammenda € 10.000,00.
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