LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gaetano D’AGOSTINO (gara Udinese-Lazio dell’1/4/07 – C.U. 292 del 3/4/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gaetano D’AGOSTINO (gara Udinese-Lazio dell’1/4/07 – C.U. 292 del 3/4/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gaetano D’Agostino, tesserato per la Soc. Udinese, per il comportamento tenuto nel corso della gara Udinese-Lazio del 1/4/2007, ha proposto reclamo la Soc. Udinese, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la condotta dell’incolpato, successiva al provvedimento di espulsione, sarebbe stata irrispettosa e non irriguardosa, essendosi concretizzata in una esternazione rabbiosa non rivolta direttamente al quarto ufficiale di gara. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore D’Agostino, all’atto dell’espulsione, comminata per avere, in un contrasto di giuoco, colpito un avversario con il gomito senza conseguenze lesive, ha rivolto al quarto ufficiale una frase qualificabile come irrispettosa (“bravi, complimenti, fate sempre i fenomeni”). Conseguentemente, considerato il tenore della frase e tenuto altresì conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare equa e sufficientemente affittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, oltre all’ammenda di € 3.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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