LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide BAIOCCO (gara Livorno-Catania dell’1/4/07 – C.U. 292 del 3/4/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide BAIOCCO (gara Livorno-Catania dell’1/4/07 – C.U. 292 del 3/4/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e quella dell’ammenda di € 5.000,00 al calciatore Davide Baiocco, tesserato per la Soc. Catania, per il comportamento tenuto nel corso della gara Livorno-Catania dell’1/4/2007, ha proposto reclamo la Soc. Catania, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Baiocco avrebbe avuto carattere irrispettoso e, comunque, non sarebbe stato provocatorio. Alla riunione odierna, sono comparsi il Baiocco, il quale ha chiesto scusa per il comportamento tenuto, e il rappresentante della reclamante, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Baiocco, all’atto dell’espulsione per doppia ammonizione (per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) ha rivolto al direttore di gara una frase ingiuriosa, compiendo altresì dei gesti provocatori nei confronti del pubblico. Si tratta di un comportamento che è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara in conformità con il costante orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenuto conto che una giornata è stata comminata per l’espulsione, mentre le altre due giornate (che, ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis, lett. a), del CGS, sono la sanzione minima) e l’ammenda sono state comminate per il comportamento successivo, di carattere indubbiamente ingiurioso verso il direttore di gara e provocatorio nei confronti del pubblico. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara. Peraltro, tenuto conto della condotta processuale dell’incolpato, appare equa una riduzione della sanzione nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando la squalifica per tre giornate effettive di gara, con l’ammenda di € 2.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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