LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Davide MOSCARDELLI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Davide MOSCARDELLI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF. Il procedimento Con provvedimento del 23/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Davide Moscardelli, tesserato per la Soc. Rimini, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dai lodi arbitrali n. 20 e 22 s/s 2005/2006. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che il Regolamento per le procedure arbitrali allegato al Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori è stato abrogato in data 27/12/2006 e, quindi, non può trovare applicazione; in secondo luogo, che non sussistono gli estremi della violazione dell’art. 1 del CGS; in terzo, luogo, che il debito viene pagato regolarmente mediante trattenute mensili sugli emolumenti percepiti dal calciatore e inviate con bonifico al beneficiario. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Moscardelli e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Moscardelli è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Moscardelli ha iniziato a dare esecuzione ai lodi arbitrali n. 20 e 22 s/s 2005/2006, nonostante i solleciti, soltanto dopo il deferimento da parte della Procura federale. Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell’art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Moscardelli. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 a Davide Moscardelli.
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