LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Roberto MUZZI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Roberto MUZZI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF. Il procedimento Con provvedimento del 23/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Roberto Muzzi, tesserato per la Soc. Torino, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 12 s/s 2005/2006. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Muzzi e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Muzzi è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Muzzi non ha provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 12 s/s 2005/2006 nei termini regolamentari. Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell’art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Muzzi. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 a Roberto Muzzi.
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