LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Nicola LE GROTTAGLIE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Nicola LE GROTTAGLIE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92
comma 1 delle NOIF.
Il procedimento
Con provvedimento del 23/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Nicola Le Grottaglie, tesserato per la Soc. Juventus, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato
esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 18 s/s 2005/2006.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale si rileva che, in un primo momento, si è dichiarato
disponibile a raggiungere un accordo con la controparte e, poi, non avendo avuto seguito la
proposta transattiva, ha provveduto a versare quanto dovuto. Di conseguenza, si chiede il
proscioglimento dall’addebito contestato e, in subordine, l’applicazione della sanzione
minima.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità del Le Grottaglie e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 15.000,00.
È comparso altresì il difensore dell’incolpato il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì
(in subordine) una sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Le Grottaglie è
censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Le Grottaglie ha provveduto a dare esecuzione al lodo
arbitrale n. 18 s/s 2005/2006 in ritardo, a seguito di diffida ad adempiere, come risulta dalla
documentazione prodotta dallo stesso e acquisita agli atti.
Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del
Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006
e dell’art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale
coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di
lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Le Grottaglie.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.500,00 a Nicola Le Grottaglie.
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