LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sergio FLOCCARI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Sergio FLOCCARI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1
delle NOIF.
Il procedimento
Con provvedimento del 15/3/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Sergio Floccari per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione
all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dal lodo
arbitrale n. 14 s/s 2005/2006.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale egli assume, in primo luogo, di non aver avuto
inizialmente la possibilità economica di adempiere; in secondo luogo, di aver dato, in
seguito, disposizioni alla Società di appartenenza di effettuare il pagamento a rate mediante
trattenute del 20 per cento sugli emolumenti mensili; in terzo luogo, di essersi sempre
comportato con lealtà e correttezza. Di conseguenza, chiede il proscioglimento
dall’addebito contestato e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità del Floccari e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 5.000,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Floccari è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Floccari inizialmente non ha provveduto a dare esecuzione
al lodo arbitrale n. 14 s/s 2005/2006, nonostante i solleciti, e soltanto dopo il deferimento
da parte della Procura federale lo ha iniziato a fare mediante rate mensili.
Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del
Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006
e dell’art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale
coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di
lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Floccari.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.500,00 a Sergio Floccari.
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