LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sergio FLOCCARI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sergio FLOCCARI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF. Il procedimento Con provvedimento del 15/3/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Sergio Floccari per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 14 s/s 2005/2006. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale egli assume, in primo luogo, di non aver avuto inizialmente la possibilità economica di adempiere; in secondo luogo, di aver dato, in seguito, disposizioni alla Società di appartenenza di effettuare il pagamento a rate mediante trattenute del 20 per cento sugli emolumenti mensili; in terzo luogo, di essersi sempre comportato con lealtà e correttezza. Di conseguenza, chiede il proscioglimento dall’addebito contestato e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Floccari e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Floccari è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Floccari inizialmente non ha provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 14 s/s 2005/2006, nonostante i solleciti, e soltanto dopo il deferimento da parte della Procura federale lo ha iniziato a fare mediante rate mensili. Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell’art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Floccari. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 a Sergio Floccari.
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