LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 314 DEL 16 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Daniele DELLI CARRI; avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola MORA (gara Napoli-Pescara del 14/4/07 – C.U. 310 del 15/4/07). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 314 DEL 16 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Daniele DELLI CARRI; avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola MORA (gara
Napoli-Pescara del 14/4/07 – C.U. 310 del 15/4/07). Procedura d’urgenza.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Daniele Delli Carri la
sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di 3.000,00 €;
delibera di infliggere al calciatore Nicola Mora la sanzione della squalifica per tre giornate
effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
Motivazioni riservate.
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