LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 317 DEL 18 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Daniele DELLI CARRI; avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola MORA (gara Napoli-Pescara del 14/4/07 – C.U. 310 del 15/4/07). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 317 DEL 18 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Daniele DELLI CARRI; avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola MORA (gara Napoli-Pescara del 14/4/07 – C.U. 310 del 15/4/07). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso i provvedimenti con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Daniele Delli Carri e la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Nicola Mora, entrambi tesserati per la Soc. Pescara, per il comportamento da questi tenuto in occasione della gara Napoli-Pescara del 14/4/07, ha proposto reclamo d’urgenza la Società di appartenenza. Alla riunione odierna, il rappresentante della soc. Pescara ed il proprio difensore - relativamente al comportamento del Delli Carri – rilevano che le frasi rivolte al direttore di gara al termine dell’incontro non avrebbero carattere irrispettoso, offensivo o provocatorio, essendosi il tesserato limitato a muovere all’arbitro, ancorché in tono ironico e confidenziale, una critica per la mancata concessione del recupero dallo stesso precedentemente annunciato. La sanzione inflitta al proprio tesserato dal Giudice sportivo sarebbe pertanto eccessiva e sproporzionata. Per questi motivi, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione inflitta al Delli Carri e, in via subordinata, la sua riduzione ad una sola giornata di squalifica (oltre a quella comminata in quanto diffidato). Per quel che riguarda la condotta del Mora, la reclamante afferma essersi trattato di un semplice contatto fisico, involontario e privo di qualsivoglia connotato di violenza. Il Mora si sarebbe infatti “semplicemente” appoggiato per un brevissimo istante sul direttore di gara, senza peraltro provocare allo stesso alcun dolore fisico. Per questi motivi, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione inflitta al Mora e, in via subordinata, la sua riduzione ad una sola giornata di squalifica. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e sentita la parte, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Relativamente alla posizione del Delli Carri, in primo luogo è opportuno ricordare che l’art. 14 comma 8 C.G.S. prevede l’applicazione automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara in caso di diffida/ottava sanzione, non potendo questa Commissione sindacare in alcun modo i fatti che hanno indotto l’arbitro al provvedimento di ammonizione stesso. L’attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul solo comportamento del Delli Carri successivo al termine della gara, posto in essere nella circostanza di cui al referto arbitrale. A tale proposito, dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova – risulta che il calciatore ha pronunciato una frase dal contenuto irriguardoso, percepita dall’arbitro come rivolta a se medesimo o comunque riferibile agli ufficiali di gara e/o alla classe arbitrale. La dinamica dell’episodio ed il tenore inequivoco della frase pronunciata (“sei un bugiardo, avevi detto 4 minuti di recupero, sempre scandalosi”) – così come refertata in modo chiaro e puntuale - non lasciano alcun dubbio circa l’illiceità del comportamento posto in essere. La Commissione ritiene che il provvedimento impugnato sia dunque corretto e congruamente motivato in ordine alla qualificazione della condotta posta in essere nel caso di specie, peraltro non contestata nella sua materialità. Nondimeno, a giudizio della Commissione, la portata irriguardosa e ingiuriosa delle espressioni refertate se per un verso non può essere esclusa, data l’inequivocità del contenuto letterale delle stesse, per altro verso ben può essere ridimensionata in considerazione della ridotta portata offensiva delle stesse, del tenore complessivo dell’intera frase pronunciata e del contesto nel quale sono state pronunciate. La Commissione ritiene pertanto equo rideterminare la sanzione irrogata nella misura di cui al dispositivo. Per quel che riguarda il comportamento del Mora, dagli atti ufficiali risulta che il calciatore, al termine della gara, si avvicinava all’arbitro, spingendolo con una mano sul petto. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono quindi in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata: il calciatore non si è infatti limitato ad “appoggiarsi” al direttore di gara ma, avvicinatosi allo stesso, ha appoggiato una mano sul petto dell’arbitro, imprimendo forza al contatto (“…con una mano mi spingeva sul petto”). Si è trattato di una condotta, ancorché non violenta (per la quale l’art. 14 comma 2bis, lett. d CGS prevede una sanzione minima ben più afflittiva), particolarmente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, la quale giustifica, in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi e alla luce dell’art. 32 comma 3 CGS, una rideterminazione della sanzione nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Daniele Delli Carri la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 3.000,00; delibera di infliggere al calciatore Nicola Mora la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
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