LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 323 DEL 20 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ribeiro Adriano Leite (gara Internazionale- Roma del 18/4/07 – C.U. n. 319 del 19/4/07). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 323 DEL 20 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di
gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ribeiro Adriano Leite (gara Internazionale-
Roma del 18/4/07 - C.U. n. 319 del 19/4/07). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione
dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di
gara al calciatore Ribeiro Adriano Leite, tesserato per la Soc. Internazionale, per il
comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Roma del 18/4/2007 (simulazione in
area di rigore), ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la Società di appartenenza,
chiedendo il proscioglimento del giocatore o in subordine la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, la reclamante rileva la mancanza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 31 comma a3) CGS, non risultando dimostrata dalle immagini la “evidente
simulazione” e, quindi, la condotta gravemente antisportiva addebitata all’Adriano.
La reclamante afferma essersi trattato di un gesto involontario, essendo la caduta legata non
tanto all’impatto con l’avversario (comunque successivo e provocato dall’avversario stesso)
ma all’allungamento innaturale della propria gamba – nel tentativo di raggiungere il pallone
- e alla conseguente perdita di equilibrio. Il “trascinamento” della gamba sinistra di Adriano,
ad avviso della reclamante, sarebbe dovuto al contestuale movimento della gamba destra,
protesa verso il pallone.
Nessun intento di simulare sarebbe pertanto ravvisabile nella condotta di Adriano, mosso
unicamente dall’intento di anticipare l’uscita del portiere e di conquistare il pallone.
Per questi motivi, la reclamante ritiene che la sanzione irrogata sia illegittima, data
l’inapplicabilità dell’art. 31, comma a3) CGS, il quale mira a sanzionare quei
comportamenti volontari gravemente scorretti ed antisportivi.
In subordine, la Soc. Internazionale chiede la riduzione della sanzione, essendo evidente la
disparità di trattamento rispetto a quella che sarebbe stata la (più lieve) sanzione in caso di
condotta analoga rilevata e punita dall’arbitro nel corso della gara.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti e visionate le immagini televisive, ritiene che il reclamo non
sia fondato.
Dalla visione delle riprese televisive utilizzate dal Giudice Sportivo per l’adozione della
propria decisione, appare chiaramente che il reclamante, destinatario di un passaggio
all’interno dell’area di rigore avversaria, correva incontro al pallone cercando di anticipare
l’uscita del portiere. Per poter anticipare l’intervento difensivo, Adriano – già in corsa –
allungava la gamba destra e colpiva il pallone, indirizzandolo verso sinistra, parallelamente
alla linea di porta e al corpo del portiere in uscita.
Contestualmente a tale movimento - e senza che in quel momento alcun contatto fosse
avvenuto tra i due calciatori – l’Adriano irrigidiva innaturalmente la gamba sinistra, torceva
il corpo come se il proprio piede sinistro fosse stato agganciato dall’avversario e cadeva a
terra. Caduta quindi non provocata dall’immediatamente successivo contatto fra Adriano ed
il portiere.
La ricostruzione dell’episodio proposta dalla reclamante – e, in particolare, delle cause che
avrebbero provocato la sua caduta – non è accoglibile essendo in realtà evidente come il
calciatore, prima ancora che avvenisse il contatto con il corpo dell’avversario (contatto
comunque di lievissima entità), si sia proteso in avanti producendosi in una caduta con
l’intento di trarre in inganno il direttore di gara.
Si è trattato pertanto di una evidente condotta antisportiva posta in essere dal giocatore
dell’Internazionale.
Appare pertanto pienamente condivisibile la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice
sportivo, che qui si richiama integralmente.
Durante l’azione, il direttore di gara si trovava – come dimostrano chiaramente le immagini
televisive – fuori dall’area di rigore, pressoché di fronte al punto in cui è avvenuto il fatto e,
per questo motivo, con una visuale della effettiva posizione dei due giocatori “schiacciata”:
egli ha così ritenuto che la caduta di Adriano fosse ricollegabile all’intervento del portiere
avversario, pur essendo quest’ultimo coperto alla vista dell’arbitro proprio dal corpo di
Adriano. A ciò si aggiunga che il calciatore dell’Internazionale, una volta a terra, allargando
le braccia e rivolgendo lo sguardo in direzione dell’arbitro, faceva implicitamente, ancorché
consapevolmente, intendere che la propria caduta fosse attribuibile all’intervento falloso
dell’avversario.
Ai fini della quantificazione della sanzione, .risulta congrua la squalifica per due giornate di
gara comminata dal Giudice sportivo, pari al minimo edittale previsto per questo tipo di
condotta dall’art. 14 comma 2bis lett. a CGS, a nulla rilevando la disparità di trattamento
sanzionatorio rispetto ad analoghi comportamenti, laddove percepiti e sanzionati
direttamente dall’arbitro, lamentata dalla ricorrente, trattandosi all’evidenza di condotte che,
seppur analoghe sotto il profilo soggettivo, non possono ricondursi al medesimo regime
sanzionatorio e alla ratio ivi sottesa.
Il dispositivo
La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due
giornate effettive di gara del calciatore Ribeiro Adriano Leite; dispone l'incameramento
della tassa.
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