LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PIACENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Giuseppe Iachini (gara Piacenza-Crotone del 21/4/07 – C.U. n. 329 del 24/4/07). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PIACENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Giuseppe Iachini (gara Piacenza-Crotone del 21/4/07 - C.U. n. 329 del 24/4/07). Procedura d’urgenza. Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto Giuseppe Inchini, allenatore tesserato per la Soc. Piacenza, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in relazione al comportamento tenuto in occasione della gara Piacenza- Crotone del 21/4/07, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, la Società reclamante, dopo aver rilevato, da una parte, il rammarico del proprio allenatore per il comportamento tenuto e, dall’altra, la mancanza di giustificazioni, osserva che si sarebbe trattato di intemperanze verbali comunque non irrispettose per gli avversari e il pubblico, dovute alla carica agonistica e alla tensione del momento. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento. Dagli atti ufficiali risulta che l’allenatore Iachini, in primo luogo, durante la gara, ha bestemmiato ripetutamente, ad alta voce, uscendo dall’area tecnica ed entrando sul terreno di giuoco, nonostante i richiami del quarto ufficiale; in secondo luogo, durante l’intervallo, negli spogliatoi, ha inveito contro i calciatori della squadra avversaria; in terzo luogo, al termine della gara, ha rivolto una frase pesantemente ingiuriosa al proprio pubblico. Si tratta di comportamenti gravi, oltretutto reiterati, che sono stati correttamente valutati dal Giudice sportivo come antiregolamentari e che, in conformità con gli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, devono essere sanzionati, tenuto altresì conto della recidiva, nella misura di cui al dispositivo. Le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento, perché in contrasto con quanto riportato nei referti del quarto ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio indagini. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e, per l’effetto, di confermare la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, aumentata dalla sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; dispone l’incameramento della tassa.
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