LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – presidente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2, 3 e 4 CGS; Soc. PALERMO violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (gara Palermo-Milan del 28/2/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – presidente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2, 3 e 4 CGS; Soc. PALERMO violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (gara Palermo-Milan del 28/2/07). Il procedimento Con provvedimento del 2/3/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, 2, 3 e 4, del CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni dell’inibizione per sei mesi e dell’ammenda di € 10.000,00 per Zamparini e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Palermo. È comparso altresì il deferito il quale, dopo aver illustrato le proprie argomentazioni (in particolare, evidenziando che le dichiarazioni sarebbero state fatte in replica ad affermazioni del Presidente dell’AIA, da lui stesso ritenute provocatorie e offensive, e chiarendo che esse andrebbero valutate nel più ampio contesto relativo alla attuale situazione dell’ordinamento calcistico), ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni dello Zamparini rilasciate nel corso di un intervento televisivo sull’emittente Telelombardia e riportate sui quotidiani Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e La Stampa del 1/3/2007, sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, il Presidente dell’AIA e designatore arbitrale “è fatto d’acqua, non lo ritengo di classe”, “ha la coda di paglia”, “ma cos’è, Dio o il Papa, visto che non possiamo dire nulla sulle designazioni?”, “Lui e gli altri ce l’hanno con me perché vado in tv e dico la verità”, “se loro potessero castigare Zamparini che va in tv a dire la verità, lo farebbero prendendolo a frustate” e “quando possono, se ci riescono, tentano di fare una vendetta”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell’operato del designatore e dei suoi collaboratori e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità. In particolare, esse si traducono in attacchi gratuiti alla persona, non suffragate da alcun elemento di prova. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e dell’apprezzabile comportamento processuale del deferito, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le sanzioni dell’inibizione di mesi tre e dell’ammenda di € 10.000,00 a Maurizio Zamparini e quella dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Palermo.
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