LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 339 DEL 30 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MANTOVA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola DONAZZAN (gara Bari-Mantova del 23/4/07 – C.U. n. 329 del 24/4/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 339 DEL 30 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MANTOVA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola DONAZZAN (gara Bari-Mantova del
23/4/07 - C.U. n. 329 del 24/4/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre
giornate effettive di gara al calciatore Nicola Donazzan, tesserato per la Soc. Mantova, per il
comportamento tenuto durante la gara Bari-Mantova del 23/4/07 (per avere, al 44° del
secondo tempo, a giuoco fermo e in un contesto estraneo all'azione, colpito un avversario
con una violenta manata al volto, senza cagionare effetti lesivi), ha proposto reclamo la
stessa Società, chiedendo una riduzione della sanzione irrogata.
A sostegno del gravame, la Società reclamante, pur non ritenendo la condotta del proprio
tesserato “indenne da censura”, rileva che il Giudice Sportivo avrebbe omesso di
considerare alcune circostanze di fatto determinanti ai fini di una corretta valutazione della
condotta del Donazzan: la “forte tensione” in cui si sarebbero trovati i calciatori della
squadra del Bari, anche in ragione dell’espulsione del calciatore Esposito, e la “rissa”
scatenatasi a seguito dell’espulsione del calciatore del Mantova Franchini.
Ad avviso della reclamante, la condotta del Donazzan, se inserita nel contesto complessivo,
non potrebbe essere qualificata come “violenta”, difettandone l’intenzionalità e l’idoneità a
cagionare concreti pregiudizi all’avversario: il calciatore, vistosi accerchiato, avrebbe
semplicemente tentato di divincolarsi a tutela della propria incolumità fisica.
Ai fini della corretta valutazione del comportamento del tesserato, da ultimo, la reclamante
rileva che al termine della gara il Donazzan si sarebbe comunque scusato con il direttore di
gara per quanto accaduto.
Alla riunione odierna nessuno è comparso per la Soc. Mantova.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, ritiene che il gravame non meriti accoglimento.
Dagli atti ufficiali, e in particolare dal rapporto dell’assistente arbitrale, risulta che al 44’ del
secondo tempo il Donazzan, a giuoco fermo e in contesto estraneo all’azione, colpiva con
una “violenta manata al volto” un avversario che, in conseguenza del colpo, rimaneva per
qualche minuto a terra. Con successivo supplemento di rapporto, l’assistente di gara
ribadiva la valutazione della condotta del calciatore del Mantova nei termini sopra descritti.
Alla luce del chiaro e inequivocabile tenore degli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova,
ritiene la Commissione che il comportamento del Donazzan sia stato correttamente valutato
dal Giudice Sportivo, a nulla rilevando, quanto alla qualificazione come “violenta” della
condotta, l’assenza di conseguenze concretamente lesive dell’altrui integrità fisica
dell’azione posta in essere, in fatto neppure negata dalla reclamante.
Congrua risulta la valutazione del Giudice Sportivo anche con riferimento alla sanzione
inflitta al calciatore, contenuta peraltro nel minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva
per tale fattispecie.
Il provvedimento gravato va pertanto integralmente confermato.
Il dispositivo
La Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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