LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MODENA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola CAMPEDELLI (gara Napoli-Modena del 19/5/07 – C.U. n. 368 del 22/5/07). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MODENA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola CAMPEDELLI (gara Napoli-Modena del 19/5/07 – C.U. n. 368 del 22/5/07). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Nicola Campedelli, tesserato per la Soc. Modena, “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione)”, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la Società di appartenenza, chiedendo l’annullamento della sanzione ex art. 31 comma a2) CGS. A sostegno del gravame, la reclamante lamenta che il soggetto passivo del provvedimento era stato il compagno di squadra Simone Bentivoglio e non, come erroneamente redatto nel referto di gara dall’Arbitro, il Campedelli. La reclamante produceva una registrazione televisiva dell’accaduto, chiedendone la visione alla Commissione cosi come previsto dall’art. 32 comma a2) CGS. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la parte, rileva che il gravame non è fondato. Dalla visione delle immagini televisive prodotte, ammesse ex art. 31 comma a2) CGS, risulta che, successivamente alla assegnazione del calcio del rigore a favore della Soc. Napoli, alcuni giocatori della società Modena si avvicinavano al direttore di gara protestando vibratamente. Tra di essi, ancorchè per pochi istanti, è riconoscibile per la fascia rossa di capitano indossata sul braccio sinistro, il capitano Campedelli. In quel momento il direttore di gara estraeva il cartellino giallo e notificava un provvedimento di ammonizione. Questa Commissione ha ritenuto pertanto opportuno disporre d’ufficio l’acquisizione del supplemento di rapporto interpellando il direttore di gara, il quale ha confermato il proprio rapporto specificando che le proteste che ha voluto sanzionare a mezzo dell’ammonizione, erano quelle proferite dal Campedelli. In particolare, il direttore di gara ha confermato a questa Commissione di aver “chiaramente percepito come provenienti dallo stesso” Campedelli le parole di protesta. D’altro canto la percezione dei fatti così come riferita dal direttore di gara non è incompatibile con quanto desumibile dalla visione delle immagini televisive. Non vi sono pertanto sufficienti elementi per ritenere che il direttore di gara abbia ammonito un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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