LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MODENA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola CAMPEDELLI (gara Napoli-Modena del 19/5/07 – C.U. n. 368 del 22/5/07). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MODENA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara ed
ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola CAMPEDELLI
(gara Napoli-Modena del 19/5/07 – C.U. n. 368 del 22/5/07). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Nicola Campedelli, tesserato per la
Soc. Modena, “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché
capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione)”, ha proposto reclamo con
procedura d’urgenza la Società di appartenenza, chiedendo l’annullamento della sanzione ex
art. 31 comma a2) CGS.
A sostegno del gravame, la reclamante lamenta che il soggetto passivo del provvedimento
era stato il compagno di squadra Simone Bentivoglio e non, come erroneamente redatto nel
referto di gara dall’Arbitro, il Campedelli.
La reclamante produceva una registrazione televisiva dell’accaduto, chiedendone la visione
alla Commissione cosi come previsto dall’art. 32 comma a2) CGS.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la parte, rileva che il
gravame non è fondato.
Dalla visione delle immagini televisive prodotte, ammesse ex art. 31 comma a2) CGS,
risulta che, successivamente alla assegnazione del calcio del rigore a favore della Soc.
Napoli, alcuni giocatori della società Modena si avvicinavano al direttore di gara
protestando vibratamente. Tra di essi, ancorchè per pochi istanti, è riconoscibile per la
fascia rossa di capitano indossata sul braccio sinistro, il capitano Campedelli. In quel
momento il direttore di gara estraeva il cartellino giallo e notificava un provvedimento di
ammonizione. Questa Commissione ha ritenuto pertanto opportuno disporre d’ufficio
l’acquisizione del supplemento di rapporto interpellando il direttore di gara, il quale ha
confermato il proprio rapporto specificando che le proteste che ha voluto sanzionare a
mezzo dell’ammonizione, erano quelle proferite dal Campedelli. In particolare, il direttore
di gara ha confermato a questa Commissione di aver “chiaramente percepito come
provenienti dallo stesso” Campedelli le parole di protesta.
D’altro canto la percezione dei fatti così come riferita dal direttore di gara non è
incompatibile con quanto desumibile dalla visione delle immagini televisive. Non vi sono
pertanto sufficienti elementi per ritenere che il direttore di gara abbia ammonito un soggetto
diverso dall’autore dell’infrazione.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MODENA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola CAMPEDELLI (gara Napoli-Modena del 19/5/07 – C.U. n. 368 del 22/5/07). Procedura d’urgenza."