LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sebastiano SIVIGLIA (gara Internazionale-Lazio del 13/5/07 – C.U. 360 del 14/5/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LAZIO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Sebastiano SIVIGLIA (gara Internazionale-Lazio del
13/5/07 – C.U. 360 del 14/5/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Sebastiano
Siviglia la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “per proteste nei
confronti degli Ufficiali di gara (terza sanzione); per avere al 36’ del secondo tempo rivolto
all’Arbitro espressioni ingiuriose”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza
chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica.
A sostegno del gravame la reclamante evidenzia il difetto del presupposto soggettivo della
violazione contestata in quanto la contestazione sarebbe scaturita da un’errata valutazione
del comportamento tenuto dal giocatore al termine dell’incontro Inter-Lazio.
La reclamante, infatti, richiama l’attenzione sulla delicata e concitata fase di gioco in cui si
sarebbe verificato il fatto contestato (ossia il minuto 36 del secondo tempo, allorché il
calciatore era stato ammonito per proteste, così come altro compagno di squadra, il tutto in
un unico contesto) e sulla tenuità delle espressioni rivolte al direttore di gara, tali da non
giustificare (per la limitata portata del contenuto ingiurioso) la sanzione inflitta.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene che i motivi di gravame
esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba
essere confermato.
Nessun dubbio può sussistere circa il contenuto offensivo delle frasi rivolte al direttore di
gara, che pertanto come tali vanno censurate.
Infatti, dal referto, atto ufficiale e fonte privilegiata di prova, risulta che il tesserato, a fine
gara, poneva in essere una condotta offensiva, rivolgendo all’arbitro frasi offensive. Si tratta
di una condotta dettagliatamente descritta nel referto, correttamente qualificata e valutata
dal Giudice sportivo e sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara, in
conformità con la previsione del CGS e con gli orientamenti degli organi di giustizia
sportiva in casi analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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