LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio TERZI (gara Juventus-Bologna del 13/5/07 – C.U. 361 del 14/5/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio TERZI (gara Juventus-Bologna del
13/5/07 – C.U. 361 del 14/5/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Claudio Terzi, tesserato per la Soc.
Bologna, per il comportamento tenuto nel corso della gara Juventus-Bologna del 13/5/07, ed
in particolare per “per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni
ingiuriose”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della
sanzione ad una sola giornata di squalifica o, in subordine, la commutazione di una delle
due giornate di squalifica in una sanzione pecuniaria.
A sostegno del gravame, la reclamante esclude che la frase attribuita al proprio tesserato sia
stata effettivamente pronunciata nei termini riportati nel referto, negando un qualsiasi
intento ingiurioso nella condotta di protesta posta in essere dal Terzi.
La reclamante, pur riconoscendo che la protesta rivolta all’arbitro dal proprio tesserato è
stata “vibrante” ancorché non plateale, ritiene che essa mai sia sfociata - nei toni, nella
volontà o nei termini - in un comportamento ingiurioso, dovendosi piuttosto configurare
come esternazione irriguardosa pronunciata in una breve ma confusa situazione sul campo.
Proprio questa confusione avrebbe infatti indotto il direttore di gara ad un errore
interpretativo circa le parole pronunciate dal calciatore.
In via istruttoria, la reclamante chiede di procedere ad un supplemento di referto.
Alla riunione odierna è comparso il Terzi ed il rappresentante della reclamante il quale,
dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito per le conclusioni
già formulate.
Nel corso dell’udienza, il Terzi – scusandosi dell’episodio - ha ribadito di non avere
pronunciato la frase ingiuriosa refertata.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il
gravame non è fondato.
Va in primo luogo rilevato che l’art. 14 comma 9 C.G.S. prevede l’applicazione automatica
della sanzione della squalifica per una giornata di gara al tesserato espulso, non potendo
questa Commissione sindacare in alcun modo i fatti che hanno indotto il direttore di gara al
provvedimento di espulsione (salvo il caso di errore di persona o di non commissione del
fatto, previsti dall’art. 31 lett. a2 e a3 C.G.S.).
Dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che il calciatore Terzi protestava nei
confronti del direttore di gara per una decisione dallo stesso assunta, rivolgendogli una
espressione gravemente ingiuriosa.
La dinamica dell’episodio, così come refertata dal direttore di gara (confermata dallo stesso
in sede di supplemento di rapporto, ritenuto da questa Commissione ammissibile) ed il
tenore inequivoco delle frasi pronunciate non lasciano alcun dubbio circa il destinatario
dell’ingiuria, nulla rilevando, ovviamente, il clima psicologico in cui tale condotta venne
posta in essere.
Condotta rispetto alla quale il Codice di Giustizia Sportiva prevede, ex art. 14, comma 2bis,
lett. a), l’applicazione della sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di
gara.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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