LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi SARTOR (gara Arezzo-Verona del 5/5/07 – C.U. 353 dell’8/5/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi SARTOR (gara Arezzo-Verona del 5/5/07 – C.U. 353 dell’8/5/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Luigi Sartor, tesserato per la Soc. Verona, per il comportamento tenuto nel corso della gara Arezzo-Verona del 05/05/07, ed in particolare per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 44° del secondo tempo, alla notifica dell'espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica. A sostegno del gravame, la reclamante lamenta la mancata valutazione da parte del Giudice sportivo delle circostanze attenuanti desumibili dall’aver agito in stato di tensione per la delicatezza dell’incontro, nonché dalla mancanza di precedenti a carico dello stesso atleta. In particolare, per quel che riguarda la condotta tenuta dal calciatore in occasione dell’espulsione, la difesa della reclamante esclude che la frase riportata nel referto sia stata effettivamente rivolta dal calciatore al direttore di gara, essendosi trattato di un’imprecazione pronunciata all’indirizzo dei propri sostenitori rei di aver fischiato la squadra per tutta la ripresa. Di conseguenza, secondo la difesa, le parole del calciatore dovevano intendersi esclusivamente come uno sfogo personale senza alcuna volontà di offendere il direttore di gara. A detta della reclamante quindi, l’eccessiva afflittività della sanzione ne imporrebbe una congrua riduzione a complessive due giornate di squalifica. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Va in primo luogo rilevato che l’art. 14 comma 9 CGS prevede l’applicazione automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara al tesserato espulso, non potendo questa Commissione sindacare in alcun modo – come sembra confermare la stessa difesa della reclamante – i fatti che hanno indotto il direttore di gara al provvedimento di espulsione (salvo il caso di errore di persona o di non commissione del fatto, previsti dall’art. 31 lett. a2 e a3 CGS). L’attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul successivo comportamento del Sartor , posto in essere all’atto dell’espulsione. A tale proposito, dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che il calciatore Sartor contestava al direttore di gara l’espulsione appena ricevuta rivolgendogli una espressione gravemente ingiuriosa. La dinamica dell’episodio, così come refertata dal direttore di gara (alla notifica del provvedimento di espulsione mi diceva……”) ed il tenore inequivocabilmente irriguardoso della frase pronunciata non lasciano alcun dubbio circa il destinatario dell’ingiuria, a nulla rilevando, ovviamente, il clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere. Si tratta quindi di un comportamento che è stato correttamente qualificato e valutato dal Giudice sportivo e sanzionato con il minimo edittale previsto dall’art. 14, comma 9 CGS e dall’art. 14, comma 2bis, lett. a) CGS e, quindi, con la squalifica per una giornata effettiva di gara (automaticamente comminata a seguito dell’espulsione) alla quale si aggiunge la squalifica per due giornate (per la frase ingiuriosa rivolta all’arbitro). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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