LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vincenzo GUGLIELMELLI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vincenzo GUGLIELMELLI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. Il procedimento Con provvedimento del 22/03/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Vincenzo Guglielmelli, tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10 comma 3 del Regolamento degli Agenti di Calciatori. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il contratto di mandato - con il quale il Guglielmelli ha conferito all’Agente sig. Francesco Zavaglia l’incarico, avente validità fino al 31/12/07 – al momento della stipula non conteneva una serie di elementi fra i quali la sua durata. A ciò si aggiunga che la vicenda giudiziaria nella quale Zavaglia è stato recentemente coinvolto ha indotto l’incolpato a ritenere – come suggeritogli da un altro agente di calciatori, il sig. Ivan Gabrieli - decaduto il contratto di mandato intercorso fra Zavaglia e l’incolpato. In totale buona fede, il Guglielmelli (all’epoca dei fatti, appena maggiorenne) ha quindi creduto alle parole ingannevoli ed erronee del Gabrieli, conferendo allo stesso la “seconda” procura. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e in subordine l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è intervenuto il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Guglielmelli è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che lo stesso in data 31/12/2005 ha conferito incarico all’Agente Francesco Zavaglia e che, in seguito, senza aver dato disdetta, né revocato tale incarico, ha rilasciato una nuova procura all’Agente Ivan Gabrieli. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. La circostanza – asserita dal deferito - dell’essere stato tratto in inganno dal “secondo” agente intervenuto nella vicenda, non è comunque sufficiente a far venire meno la responsabilità del Gugliemelli. Tenuto tuttavia conto delle circostanze soggettive ed oggettive del caso specifico, sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 a Vincenzo Guglielmelli.
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