LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. VERONA avverso l’inibizione a tutto il 20 giugno 2007 e ammenda € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe CANNELLA (gara Verona- Frosinone del 12/5/07 – C.U. 361 del 14/5/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. VERONA avverso l’inibizione a tutto il 20 giugno 2007 e ammenda € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe CANNELLA (gara Verona- Frosinone del 12/5/07 – C.U. 361 del 14/5/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Giuseppe Cannella, direttore sportivo della Soc. Verona, la sanzione dell’inibizione sino al 20 giugno 2007 e quella della ammenda di € 5.000,00, per il comportamento tenuto in occasione della gara Verona-Frosinone del 14/5/2007, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. A sostegno del gravame, si osserva che il Cannella non sarebbe stato inserito nell’elenco di gara a causa di un errore e a sua insaputa, con la conseguenza che sarebbe entrato nel recinto di giuoco in buona fede; che il comportamento istintivo del Cannella, certamente deprecabile, sarebbe stato causato dalla tensione emotiva della gara e, comunque, sarebbe la conseguenza di una provocazione; che la sanzione sarebbe non proporzionata in relazione ai fatti accaduti e in considerazione della mancanza di precedenti. Alla riunione odierna, è comparso il Cannella, il quale si è scusato per il comportamento tenuto, e il difensore della Soc. Verona, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione rileva che il reclamo è parzialmente fondato. Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, il Cannella, nel corso del primo tempo, si è intrattenuto nel recinto di giuoco senza autorizzazione e, nel corso dell’intervallo, si è rivolto a un tesserato della squadra avversaria ingiuriandolo e minacciandolo. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante in ordine allo svolgimento dei fatti sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e dettagliate. Tuttavia, valutati - ai fini della determinazione della sanzione - sia il comportamento processuale del Cannella, sia la mancanza di precedenti specifici, appare equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce l’inibizione a tutto il 7 giugno 2007, confermando la sanzione dell’ammenda; dispone la restituzione della tassa.
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