LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Lugi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2 e 3 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta. (gara Mantova-Brescia del 31/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Lugi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2 e 3 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta. (gara Mantova-Brescia del 31/3/07). Il procedimento Con provvedimento del 2/4/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Luigi Corioni, Presidente della Soc. Brescia, per violazione dell'art. 3, comma 1, con le aggravanti di cui all’art. 4, comma 1, 2, 3, del CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 e dell’inibizione per tre mesi per il Corioni e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Brescia. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Corioni riportate sui quotidiani Tuttosport, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Gazzetta di Mantova del 1/4/2007 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “ho visto un arbitro in malafede e delinquente”, “è un deficiente e forse anche disonesto”, “uno scemo così non lo avevo mai visto in quarantanni di calcio”, “spero che venga radiato perché è un disonesto”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell’operato dell’arbitro e sulla sua imparzialità e a sminuirne le qualità personali. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corioni, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo. Peraltro, la sanzione dell’inibizione avrà decorrenza dal 1/10/2007, cioè dalla data di scadenza di quella in essere (di cui al C.U. 293 del 3/4/2007). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €10.000,00 e dell’inibizione per tre mesi a Luigi Corioni e quella dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Brescia.
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