LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro LO MONACO – Dirigente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2 e 3 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 4/4/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Pietro LO MONACO – Dirigente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4
commi 1,2 e 3 C.G.S.;
Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità
diretta (dichiarazioni alla stampa del 4/4/07).
Il procedimento
Con provvedimento del 6/4/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
Pietro Lo Monaco, amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Catania, per
violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, con le aggravanti di cui all’art. 4, comma 1, 2, 3, del
CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi
lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc.
Catania per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità
diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore delegato e legale rappresentante.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale, al di là di alcune considerazioni inconferenti,
da una parte, si rileva che le dichiarazioni sarebbero state enfatizzate, riportando espressioni
mai utilizzate, e, dall'altra, si ricordano le capacità professionali e sportive dell'incolpato. In
conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l’applicazione
della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 10.000,00 e dell’inibizione per tre mesi per il Lo Monaco e a quella
dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Catania.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni difensive, rileva che le
dichiarazioni del Lo Monaco riportate sul quotidiano La Gazzetta dello Sport del 4/4/2007
sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “c’è la volontà di mandare il Catania in B”,
“complimenti al giudice, che con noi è sempre molto ispirato, e alla Commissione
disciplinare per quanto deciderà: so già il responso”, “Matarrese è il presidente dei potenti”,
“c’è qualcosa di poco chiaro in questa storia: questo è un campionato falsato”) travalicano il
lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell’operato di
soggetti e organismi operanti nell’ambito federale e, quindi, indirettamente, sulla loro
imparzialtà.
La tesi difensiva secondo la quale le espressioni riportate nell’articolo non sarebbero mai
state utilizzate non può trovare accoglimento in mancanza di una smentita effettuata nei
termini della normativa vigente.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Lo Monaco, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
10.000,00 e dell’inibizione per tre mesi a Pietro Lo Monaco e quella dell’ammenda di €
10.000,00 alla Soc. Catania.
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