LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ettore SETTEN – Presidente Soc. Treviso: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 quarto capoverso del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ettore SETTEN – Presidente Soc. Treviso: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 quarto capoverso del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 24/4/2007 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Ettore Setten, presidente e legale rappresentante della Soc. Treviso, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al mancato rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”, nonché la Soc. Treviso per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che i lavori mancanti, peraltro di modesta entità, verranno completati entro il 10 giugno prossimo. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 per il Setten e di € 1.500,00 per la Soc. Treviso. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e le argomentazioni difensive, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili. Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 19/5/2006, la Commissione licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società del criterio infrastrutturale I.19 C, relativamente alla sala lavoro e alla sala interviste dello stadio O. Tenni, e con lettera del 14/6/2006 ha indicato nel 30/9/2006 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto. Successivamente, nella riunione del 29/11/2006, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società aveva provveduto solo parzialmente alla realizzazione dei lavori necessari; di conseguenza, preso atto della dichiarazione della Società secondo la quale i lavori sarebbe stati ultimati entro breve tempo, ha fissato un nuovo termine nel 31/12/2006. Con lettera del 29/12/2006, poi, la Soc. Treviso ha comunicato che, contrariamente a quanto programmato dal Comune di Treviso, i lavori non erano stati ultimati. Tale comportamento determina la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”. Le argomentazioni difensive non appaiono fondate, per le ragioni che questa Commissione ha già evidenziato in precedenti decisioni (del 13/12/2006 - C.U. n. 152 e del 1.3.2007 – C.U. n. 246). Deve conseguentemente affermarsi, stante l’illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del Setten, quale presidente e rappresentante legale della Soc. Treviso, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., alla quale segue, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., quella diretta della Società di appartenenza. Ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi valutare il comportamento degli incolpati ai sensi dell’art. 1 del C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria e apparendo le norme in materia di non agevole interpretazione, almeno prima facie e in sede di prima applicazione, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 a Ettore Setten e di € 1.500,00 alla Soc. Treviso.
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