LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 387 DEL 20 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Federico CROVARI (gara Vicenza-Piacenza del 3/6/07 – C.U. 376 del 5/6/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 387 DEL 20 giugno 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed
ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Federico CROVARI
(gara Vicenza-Piacenza del 3/6/07 – C.U. 376 del 5/6/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 3.000,00 al calciatore
Federico Crovari, tesserato per la Soc. Vicenza, per il comportamento tenuto in occasione
della gara Vicenza-Piacenza del 3/6/07, ha proposto reclamo la Società di appartenenza,
chiedendo la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica e l’annullamento
della ammenda o, in via subordinata, la riduzione della squalifica ad una giornata di gara o,
in ulteriore subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda.
A sostegno del gravame, la reclamante rileva la totale assenza di “spirito irrispettoso” o
violento nei confronti dell’arbitro da parte del proprio tesserato, essendosi lo stesso limitato
ad esternare il proprio dissenso.
Il Giudice sportivo non avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti desumibili
dall’aver agito in stato di tensione per la delicatezza dell’incontro.
Relativamente al contatto fra il Crovari ed il direttore di gara, la reclamante afferma essersi
trattato di un gesto volto ad attirare l’attenzione dell’arbitro, privo di qualsivoglia connotato
di irrispettosità, forza, violenza o lesività.
La sanzione inflitta al proprio tesserato dal Giudice sportivo sarebbe pertanto eccessiva e
sproporzionata.
In via istruttoria, la Soc. Vicenza ha chiesto l’ammissione delle immagini televisive relative
all’episodio contestato.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.
Preliminarmente, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria,
difettando i presupposti regolamentari.
Nel merito, è opportuno ricordare che l’art. 14 comma 8 CGS prevede l’applicazione
automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara in caso di espulsione, non
potendo questa Commissione sindacare in alcun modo i fatti che hanno indotto l’arbitro al
provvedimento di ammonizione stesso.
L’attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul solo comportamento del
Crovari successivo alla notifica, da parte dell’arbitro, del provvedimento di espulsione.
A tale proposito, dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova – risulta che il calciatore, in
occasione della propria espulsione, contestando vivacemente la decisione del direttore di
gara (con una frase di contenuto limitatamente irrispettoso, pronunciata urlando), ha
afferrato e spinto verso il basso un braccio dell’arbitro.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono quindi in contrasto con le
affermazioni riportate nel referto dell’arbitro: il calciatore non si è infatti limitato ad
“appoggiare” la propria mano sul direttore di gara ma, avvicinatosi allo stesso, gli ha
afferrato il braccio, imprimendo al contatto una forza tale da spingerlo verso il basso (“…mi
spingeva, afferrandolo, un braccio verso il basso…”).
Si è trattato di una condotta, ancorché non violenta (per la quale l’art. 14 comma 2bis, lett. d
CGS prevede una sanzione minima ben più afflittiva), particolarmente irriguardosa nei
confronti dell’arbitro, la quale giustifica, in conformità con l’orientamento degli organi della
giustizia sportiva in casi analoghi e alla luce dell’art. 32 comma 3 CGS, una
rideterminazione della sanzione nella misura di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Federico Crovari la
sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 3.000,00;
dispone l’incameramento della tassa.
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