LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 387 DEL 20 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristian SILVESTRI (gara Sampdoria-Catania del 20/5/07 – C.U. 367 del 22/5/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 387 DEL 20 giugno 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Cristian SILVESTRI (gara Sampdoria-Catania del
20/5/07 – C.U. 367 del 22/5/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la squalifica per tre
giornate effettive di gara al calciatore Cristian Silvestri, tesserato per la Soc. Catania, per il
comportamento tenuto durante la gara Sampdoria-Catania del 20/5/07 (“per avere, al 46° del
secondo tempo, colpito un avversario con una violenta gomitata al volto, con conseguenze
lesive”), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una riduzione della sanzione
irrogata alla squalifica per una sola giornata di gara ovvero commutando la squalifica con
una ammenda.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che la condotta del proprio tesserato
non potrebbe essere qualificata come “violenta”, difettandone l’intenzionalità ed essendosi
trattato di un gesto scomposto assolutamente involontario e casuale. Il Silvestri, nel tentativo
di contrastare l’avversario, sarebbe saltato “assecondando un naturale ed involontario
meccanismo di coordinazione” e così colpendo il volto del calciatore della Sampdoria.
Le presunte lesioni provocate da tale condotta – erroneamente valutate dal direttore di gara,
tratto in inganno da una leggera fuoriuscita di sangue - sarebbero state in realtà di minima
portata.
La reclamante sottolinea come il sincero rammarico del Silvestri per le conseguenze
provocate dal proprio scoordinato gesto a danno dell’avversario e l’assenza di precedenti
per comportamenti analoghi debbano valutarsi positivamente.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, ritiene che il gravame non meriti accoglimento.
Dagli atti ufficiali, e in particolare dal rapporto dell’arbitro, risulta che al 46’ del secondo
tempo il Silvestri in una azione di giuoco “dava una gomitata ad un avversario colpendolo
violentemente al volto, procurandogli fuoriuscita copiosa di sangue sopra l’occhio”.
Tale gesto concreta una condotta che, per sua stessa natura, è connotata da violenza e
pericolosità, anche in considerazione dell’obiettivo attinto nel caso di specie (il volto, sopra
l’occhio). Sotto tale profilo risulta ininfluente la asserita (peraltro contraddetta dal referto
arbitrale) mancanza di conseguenze dannose per il calciatore della squadra avversaria,
poiché per “atto violento” - per costante orientamento degli organi di giustizia sportiva -
deve intendersi non solo il gesto che abbia cagionato, ma anche quello che risulti idoneo a
provocare conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario.
Alla luce del chiaro ed inequivocabile tenore degli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova,
ritiene la Commissione che il comportamento del Silvestri sia stato correttamente valutato
dal Giudice sportivo.
Congrua risulta la valutazione del Giudice sportivo anche con riferimento alla sanzione
inflitta al calciatore, contenuta peraltro nel minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva
per tale fattispecie.
Il provvedimento gravato va pertanto integralmente confermato.
Il dispositivo
La Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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