LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 21 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SOLDATI – Presidente Soc. Udinese e sigg. Luigi INFURNA – Marco DEL PRETE – Tesserati Soc. Udinese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 NOIF.; Soc. UDINESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 21 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SOLDATI – Presidente Soc. Udinese e sigg. Luigi INFURNA – Marco DEL PRETE – Tesserati Soc. Udinese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 NOIF.; Soc. UDINESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva. Il procedimento Con provvedimento del 30/3/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Giorgio Del Prete, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. Udinese, Franco Soldati e Luigi Infurna, rispettivamente presidente e dirigente della Soc. Udinese, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 40, n. 3, delle NOIF, nonché la Soc. Udinese per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati. La discussione del deferimento dinnanzi alla Commissione è stata fissata per il giorno 31/5/2006, ma su istanza della Soc. Udinese è stata rinviata alla data odierna. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che non vi sarebbe violazione dell’art. 40 delle NOIF, in quanto il concetto di “famiglia” andrebbe interpretato in senso ampio, e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcun comportamento in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del CGS. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della ammonizione per il Del Prete, della inibizione per quattro mesi per Soldati, dell’inibizione per quattro mesi per Infurna e dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Udinese. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, precisando che la nuova istanza di rinvio presentata dalla Soc. Udinese in data 14/5/2007, motivata dalla necessità di entrare in possesso di un parere redatto dell’Ufficio legale della Figc, va ritenuta rinunciata. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i comportamenti dei deferiti siano censurabili. Dalla relazione dell’Ufficio indagini risulta che, al momento della richiesta di tesseramento, il Del Prete aveva una residenza effettiva diversa da quella per cui, secondo quanto disposto dall’art. 40, n. 3, delle NOIF, è consentito il tesseramento di calciatori con età inferiore ai 16 anni (residenza con la propria famiglia nella regione dove ha sede la società interessata o in una provincia confinante con la regione stessa): infatti, il Del Prete aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Palmanova (prov. Udine), presso l’abitazione dello zio. Ne deriva che, conformemente all’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, il tesseramento del calciatore Del Prete da parte della Soc. Udinese è avvenuto in contrasto con quanto previsto dalla normativa federale posta a tutela dei giovani calciatori. A tale situazione, riconducibile alla violazione dei doveri del tesserato di cui all’art. 1 del CGS, con riferimento all’art. 40, n. 3, delle NOIF hanno contribuito sia il Del Prete, che non ha effettivamente trasferito la propria residenza con la propria famiglia, sia il dirigente Infurna, che ha omesso di esercitare la dovuta attività di vigilanza, sia il presidente Soldati, che si è limitato ad apporre la materiale sottoscrizione sulle richieste di tesseramento. Alla responsabilità dei tesserati segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Per tali motivi, disattesa ogni argomentazione difensiva diretta ad interpretare estensivamente il concetto di “famiglia” di cui all’art. 40 delle NOIF e valutata la diversità del comportamento dei deferiti nella vicenda, la Commissione ritiene che le condotte poste in essere nell’ambito del delicato settore dell’attività sportiva giovanile, cui l’ordinamento federale deve garantire la massima tutela e attenzione, debbano essere sanzionate nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammonizione a Giorgio Del Prete, dell’ammonizione a Franco Soldati, dell’inibizione per mesi uno a Luigi Infurna e dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Udinese.
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