LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 391 DEL 26 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. REGGINA: violazione art. 9 CGS (gara Reggina-Lazio dell’11/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 391 DEL 26 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. REGGINA: violazione art. 9 CGS (gara Reggina-Lazio dell’11/3/07). Il procedimento Con provvedimento del 12 giugno 2007, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Reggina Calcio S.p.A. per violazione dell’art. 9 CGS, per responsabilità oggettiva a seguito della condotta posta in essere dai propri sostenitori in occasione della gara Reggina-Lazio dell’11/3/2007. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la società Reggina ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che l’episodio contestato sarebbe avvenuto molto tempo dopo la fine della gara, non essendo ad essa in alcun modo riconducibile. In secondo luogo, la deferita afferma che il comportamento del tifoso si configurerebbe come gesto di stizza (o, in alternativa, frutto di una lite esplosa fra i tifosi stessi) non riconducibile alla società, esulando tale condotta da qualsiasi ipotesi di controllo da parte della stessa. Non essendosi pertanto trattato di un gesto dolosamente violento, la società Reggina non può essere, a detta della società, in alcun modo ritenuta responsabile sul piano oggettivo di un fatto casuale. A ciò si aggiunga infine la circostanza che la vittima di tale incidente avrebbe deciso di non sporgere querela nei confronti del tifoso reggino, avendo ritenuto l’episodio concluso. Per questi motivi, la società deferita chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi al contenuto dell’atto di deferimento, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della soc. Reggina e l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che la società Reggina debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della condotta posta in essere dal proprio tifoso al termine della gara Reggina-Lazio. Dagli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova, risulta infatti che un tifoso della società ospitante, entrato in campo al termine della gara appena disputatasi per ritirare alcuni striscioni posizionati all’interno del recinto di giuoco, sferrava un calcio ad uno sgabello sul quale era appoggiato un computer portatile che, a sua volta, andava a colpire una fotografa che stazionava nei pressi, procurandole la momentanea perdita dei sensi ed una ferita alla fronte. Irrilevante, ai fini della dichiarazione di responsabilità della società deferita, i motivi che hanno spinto il tifoso a compiere tale gesto, essendo – come costantemente affermato dagli organi di giustizia sportiva – la sua condotta riconducibile alla gara appena disputatasi, in quanto posta in essere “in occasione” della medesima ed avvenuta in una parte dello stadio (il terreno di giuoco) di “competenza” della società Reggina. Irrilevante è altresì l’asserita mancanza di volontarietà nel gesto del tifoso e la mancata denuncia dello stesso ad opera della vittima di tale sconsiderato gesto. Per questi motivi, si configura la fattispecie di cui all’art. 9 CGS. Equa appare pertanto la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Reggina la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00.
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