LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 393 DEL 28 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Jonathan ZEBINA – Tesserato Soc. Juventus: violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 393 DEL 28 giugno 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Jonathan ZEBINA – Tesserato Soc. Juventus: violazione art. 1 comma 1 CGS in
relazione all’art. 92 comma 1 NOIF.
Il procedimento
Con provvedimento del 14.6.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Jonathan Zebina, tesserato per la Soc. Juventus, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato
esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale prot. n. 144 del 17.11.2006.
Prima dell’odierna udienza l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale
si rileva preliminarmente che l’intervenuta abrogazione dell’art. 11 del Regolamento per le
procedure arbitrali, allegato B al Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di
calciatori renderebbe irrilevante, sotto il profilo disciplinare, il mancato adempimento
spontaneo al lodo arbitrale nel termine ivi previsto. Tale condotta, ad avviso della difesa,
non potrebbe inoltre sussumersi nella previsione di cui all’art. 92 delle NOIF, che non
conterrebbe alcun riferimento ai lodi arbitrali, né in quella dell’art. 1 CGS, non potendosi
riferire la controversia economica con l’agente all’attività sportiva.
Nel merito, la difesa del deferito rileva che tra il calciatore e l’agente sarebbe intervenuto un
accordo transattivo in fase di esecuzione, di cui riserva la produzione, concludendo per il
proscioglimento dall’addebito contestato.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto l’affermazione della responsabilità del deferito, con applicazione della sanzione di €
10.000,00 di ammenda.
È comparso altresì il difensore dell’incolpato che, previa produzione di scrittura privata tra
le parti a sola firma del calciatore ed avente ad oggetto la definizione bonaria della
controversia, ha insistito per il proscioglimento del deferito e, in subordine, per il
contenimento della sanzione nei minimi.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento del
deferito sia censurabile.
Dagli atti allegati al deferimento risulta che lo Zebina non ha provveduto a dare esecuzione
al lodo emesso all’esito del giudizio arbitrale, nonostante la rituale comunicazione della
decisione in data 24.11.2006 presso il procuratore costituito. Ciò, quantomeno, al
12.3.2007, data nella quale il Presidente del collegio arbitrale, rilevava il mancato
pagamento dei “compensi dovuti dal sig. Zebina”.
Tale condotta integra la violazione dell’art. 1 del CGS, per cui coloro che sono tenuti
all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e
probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. L’intervenuta abrogazione
del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori, infatti, se per un verso
non consente la sussumibilità nella fattispecie tipica non più prevista dall’ordinamento
sportivo, per altro verso non esclude la riconducibilità alla norma sussidiaria dell’art. 1
CGS. E ciò a prescindere dall’applicabilità al caso di specie dell’art. 92, comma 1, delle
NOIF.
Deve dunque affermarsi la responsabilità dello Zebina per la violazione allo stesso ascritta.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.500,00 a Jonathan Zebina.
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