LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 18 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FROSINONE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Juriy CANNARSA (gara Triestina-Frosinone del 9/9/06 – C.U. n. 272 del 12/9/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 18 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FROSINONE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Juriy CANNARSA (gara Triestina-Frosinone del 9/9/06 - C.U. n. 272 del 12/9/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Juriy Cannarsa, tesserato per la Soc. Frosinone, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Triestina-Frosinone del 9/09/06, “per avere, al 15° del secondo tempo, a giuoco fermo colpito con una violenta manata al volto un avversario che giaceva al suolo; infrazione rilevata da un Assistente”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica per una sola giornata effettiva di gara. A sostegno del gravame la ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dall’assistente del direttore di gara, non avendo il Cannarsa in alcun modo compiuto il gesto addebitatogli. A detta della reclamante, i fatti sarebbero avvenuti nel corso di una azione di giuoco e non a giuoco fermo; in secondo luogo, il Cannarsa non avrebbe colpito l’avversario, avendo in realtà compiuto con le mani, in maniera vigorosa ed in prossimità del viso dello stesso (ma senza alcun contatto fra i due), ampi cenni di rimprovero per un comportamento a suo avviso antisportivo posto in essere (la richiesta di un calcio di rigore). In terzo luogo, la reclamante rileva come l’episodio sia privo di connotati di violenza e volontarietà, non avendo causato alcun danno fisico all’avversario, come evidenziato dallo stesso assistente nel suo rapporto. La pronta ripresa del giuoco da parte del calciatore colpito dal Cannarsa dimostrerebbe – a detta della reclamante - l’assoluta non violenza dell’episodio. La condotta del Cannarsa pertanto, analogamente a quanto deciso dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, imporrebbe l’applicazione di una sanzione non superiore ad un turno di squalifica. La ricorrente, al fine di meglio qualificare i fatti, chiede che si proceda ad interpellare l’assistente dell’arbitro per un supplemento di rapporto. All’odierno dibattimento è comparso il difensore del reclamante, il quale - dopo aver insistito nella proprie richieste istruttorie - ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi formulate. I motivi della decisione In via preliminare, questa Commissione dichiara inammissibile l’istanza istruttoria di supplemento di rapporto così come formulata, posto che il rapporto dell’assistente del direttore di gara risulta chiaro, inequivoco e sufficientemente circostanziato nel suo contenuto, non suscettibile di diverse ed ulteriori precisazioni. Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non sia fondato. Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto dell’assistente del direttore di gara colpiva volontariamente il volto dell’avversario con una “violenta manata”, ponendo in essere un atto che, per sua stessa natura e per l’obiettivo attinto, è connotato da pericolosità e violenza. Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dall’assistente del direttore di gara, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’“atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere. Questa Commissione ha più volte affermato che per atto violento si deve intendere non solo il gesto che ha provocato un danno ma anche quello che era idoneo a provocare oggettivamente conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario. Oltrechè sul piano oggettivo, l’atto violento deve essere caratterizzato sul piano psicologico da una intenzionalità aggressiva del tesserato in danno dell’avversario. Volontà che senza alcun dubbio sussiste – come indicato dall’assistente nel proprio referto, fonte privilegiata di prova - nel gesto posto in essere dal Cannarsa, non essendo la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente sorretta da alcun riscontro oggettivo. Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il gesto è stato “violento”, così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, ricorrendo pertanto la fattispecie prevista dall’art. 14 comma 2bis C.G.S. e la conseguente applicazione della sanzione minima ivi indicata. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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