LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 21 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco FLACHI – calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 21 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco FLACHI – calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Il procedimento Con provvedimento del 10/10/05, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Flachi, calciatore tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., avendo lo stesso tentato di acquisire notizie sull’esito di una gara del massimo campionato calcistico al fine di consentire a terze persone l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro. Il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Alla riunione del 3/11/05 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la sospensione del dibattimento in attesa che l’Ufficio Indagini termini gli accertamenti in corso sulla vicenda complessiva e, comunque, in considerazione della necessità di una trattazione unitaria della vicenda stessa. È comparso altresì il rappresentante della Soc. Sampdoria, con il proprio difensore, il quale non si è opposto alla richiesta di sospensione. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ha accolto l’istanza di sospensione del procedimento, riservandosi di fissare una nuova udienza di discussione a seguito della richiesta della Procura Federale. Il 7/8/06 il Procuratore Federale ha comunicato di aver ricevuto dall’Ufficio Indagini tutti gli atti e gli accertamenti relativi al procedimento di cui in oggetto ed ha pertanto chiesto la fissazione dell’udienza di discussione. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. In quella presentata dal Flachi si rileva, in primo luogo, la mancanza agli atti della presunta telefonata al giocatore della Lazio Bazzani oggetto di contestazione (la cui sola esistenza – ma non il contenuto illecito - si evincerebbe esclusivamente dalle dichiarazioni rese a verbale dallo stesso Flachi di fronte alla Procura della Repubblica di Genova). Dinnanzi all’Ufficio Indagini, l’incolpato avrebbe infatti chiarito il senso di quanto riferito alla Procura della Repubblica, negando di aver chiesto notizie in merito ad accordi sul risultato dell’incontro Roma-Lazio. Circostanza peraltro confermata dallo stesso Bazzani sia all’Autorità Giudiziaria ordinaria, sia all’Ufficio Indagini. A detta del deferito, la prova della propria estraneità si evincerebbe poi dall’analisi delle conversazioni telefoniche acquisite, laddove risulta evidente come il Flachi non abbia in alcun modo compreso le reali intenzioni del proprio interlocutore (tale Francesco Sanfilippo, detto “Juanito”). Il quale, peraltro, non ha mai considerato il Flachi come una fonte di informazioni attendibili (come emerge dal tenore di una serie di conversazioni telefoniche intercorse fra gli scommettitori). Nella nota integrativa depositata dal Flachi il 7/9/06, la difesa del deferito rileva inoltre come le risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini durante la sospensione del procedimento non solo non abbiano evidenziato elementi a carico del proprio assistito ma, al contrario, abbiano chiarito la sua totale estraneità ai fatti contestati. Nella memoria difensiva presentata dalla Soc. Sampdoria, si rileva che non potrebbe essere configurata una responsabilità oggettiva in quanto il Flachi avrebbe agito per finalità del tutto personali, senza alcun collegamento con l’interesse (o “profitto”) della Società e, comunque, al di fuori del regolamento e del Codice etico adottato dalla Sampdoria nell’ambito di un concreto e attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall’art. 1 C.G.S. da parte dei propri tesserati. Nella memoria integrativa del 4/9/06, la Soc. Sampdoria sottolinea come nessuna condotta sia stata contestata al proprio tesserato in relazione a gare che vedevano protagonista la società stessa, essendosi il presunto “sondaggio” riferito esclusivamente alla gara Roma- Lazio. In conseguenza, in ambedue le memorie si conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica di mesi quattro per il Flachi e dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Sampdoria. E’ comparso altresì – insieme al rappresentante della Soc. Sampdoria - il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, sentite le parti, ritiene il tesserato Francesco Flachi responsabile della violazione a lui ascritta. Dal materiale probatorio acquisito, costituito essenzialmente dalle conversazioni telefoniche intercettate nell’ambito dell’indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica di Genova e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziaria e disciplinare dai soggetti coinvolti, emerge la prova che il Flachi ha posto consapevolmente in essere una condotta contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza. Infatti, dal contenuto inequivoco delle conversazioni captate, puntualmente riscontrate dalle dichiarazioni del deferito (che ha poi vanamente, ad avviso della Commissione, tentato di rettificare successivamente in chiave difensiva) risulta provato che: - Flachi conosce e frequenta un gruppo di abituali scommettitori su partite di calcio della zona di Genova che fanno riferimento, in particolare, a tale Francesco Sanfilippo detto “Juanito”, il cui esercizio commerciale (frequentato anche da altri calciatori della Sampdoria) è utilizzato come “sede” per la preparazione delle scommesse (cfr. telefonata del 09/05/05, ore 18.11 tra Sanfilippo e Belziti, con voce in sottofondo di Flachi; dichiarazione di Flachi alla Procura della Repubblica di Genova e all’Ufficio Indagini); - Flachi è perfettamente a conoscenza di tale attività di scommesse (cfr. dichiarazione di Flachi dell’1/7/05, “sapevo pertanto che lui voleva scommettere sulla partita”; telefonate del 9/05/05 ore 17.08 e del 10/05/05 tra Sanfilippo e Belziti); - Flachi viene sistematicamente interpellato per fornire la sua “opinione” sulle puntate da effettuare ed è in grado di intendere il linguaggio criptato e le espressioni gergali utilizzate dell’interlocutore (cfr. telefonate del 10/05/05 ore 18.03 tra Sanfilippo e Belziti, del 10/5/05 ore 18.19 tra Flachi e Sanfilippo, in risposta a sms da Sanfilippo a Flachi delle ore 18.17, dichiarazione di Flachi cit. “In effetti quando si parla nella telefonata di matrimonio faccio riferimento alla partita e quando lui mi dice che bisogna sbrigarsi in quanto domani chiude la lista nozze faceva riferimento alla chiusura delle scommesse”); - Flachi, lungi dal sottrarsi a tali pressanti richieste di “pronostici”, si presta, consapevolmente, a soddisfarle (a suo dire millantando, anche se non se ne comprende la ragione), non esitando a contattare compagni o ex compagni di squadra e fornendo in tal modo un contributo all’attività “ludica” della consorteria. Circostanze ed elementi, come sopra evidenziati, certamente apprezzabili per l’ordinamento sportivo, la cui soglia di rilevanza delle condotte censurabili, com’è noto, è anticipata e che, giova sottolinearlo, non contempla scriminanti in presenza di accertati (ed ammessi) plurimi contatti funzionali ad orientare l’attività di abituali e incalliti scommettitori. Attività alla quale, non solo il tesserato non può e non deve prestare alcuna adesione, disattendendo ogni aspettativa in tal senso, ma che dovrebbe decisamente respingere. Di talché, la partecipazione consapevole all’attività degli scommettitori, ponendosi come segmento determinante nella catena informativa da questi abilmente tessuta, non può essere ridimensionata a mera “leggerezza” non punibile, come in tesi difensiva si vuole sostenere. Trattasi, invece, ad avviso della Commissione, di un’azione antidoverosa riconducibile al paradigma dell’art. 1 C.G.S., lealtà, probità e correttezza. Insieme di doveri che altro non sono se non le facce di un unico prisma: valori insostituibili che giustificano e condizionano l’esistenza di ciascuno di essi. Se, dunque, la fattispecie in esame non configura l’obbligo di attivazione previsto specificamente dall’art. 6, comma 7 C.G.S., integra senza dubbio la violazione dell’art. 1, comma 1, cui non difetta la medesima ratio ispiratrice. In tale contesto, del tutto inattendibile appare l’assunto difensivo secondo cui il comportamento in esame sarebbe stato posto in essere al solo fine di “mettere a tacere” i pressanti scommettitori (sarebbe bastato opporre un semplice rifiuto per sedarne le ansie e rendersi indisponibili a comportamenti all’evidenza contrari ai doveri del tesserato) in quanto illogica e non credibile. E, se si vuole, neppure originale, tenuto conto della linea difensiva assunta in casi analoghi da altri deferiti. Così come irrilevante deve ritenersi la lamentata mancanza agli atti del procedimento della trascrizione del contenuto della telefonata tra il Flachi ed il Bazzani, nell’imminenza dell’incontro Roma – Lazio del 15/05/05 (peraltro ammessa da entrambi gli interlocutori), stante la consistenza e la gravità del quadro probatorio complessivo. Alla responsabilità del tesserato consegue la responsabilità oggettiva della Società Sampdoria ex art. 2, comma 4 C.G.S., a nulla rilevando l’adozione (certamente meritevole) di modelli di gestione e codici comportamentali di cui, peraltro, potrebbe eventualmente rilevare, a soli fini di quantificazione della sanzione, l’applicazione in concreto dell’apparato sanzionatorio (ove previsto) in presenza di comportamenti antidisciplinari posti in essere dai propri tesserati. Il dispositivo La Commissione dichiara il tesserato Francesco Flachi responsabile della violazione a lui ascritta e delibera di infliggergli la sanzione della squalifica per mesi due; delibera altresì di infliggere alla Soc. Sampdoria la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it