LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 21 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Moris CARROZZIERI – ex calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 21 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Moris CARROZZIERI – ex calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Il procedimento Con provvedimento dell’8/8/06, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Moris Carrozzieri, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., avendo lo stesso tentato di acquisire notizie sull’esito di una gara del campionato di serie C1 (Pisa-Frosinone) al fine di consentire a terze persone l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro. Il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. In quella presentata dal Carrozzieri, si rileva, in primo luogo, che il deferimento si baserebbe sul contenuto della telefonata, oggetto di contestazione, fra il deferito ed il calciatore Gianluca De Angelis, all’epoca dei fatti tesserato per il Frosinone, pur non essendo mai stata acquisita agli atti del presente procedimento il testo di tale conversazione. In ogni caso, le dichiarazioni rese dal Carrozzieri all’Autorità Giudiziaria ordinaria e all’Ufficio Indagini dimostrerebbero come le “presunte” informazioni richieste dallo stesso al De Angelis non possano avere alcuna rilevanza disciplinare, essendosi il deferito limitato a chiedere al suo ex compagno di squadra la posizione in classifica delle squadre ed i possibili obiettivi perseguiti dalle stesse nelle singole gare. Informazioni, a detta della difesa del deferito, assolutamente lecite ed oggettivamente non idonee ad influenzare o favorire scommesse. Non si sarebbe trattato, pertanto, di un sondaggio sleale ma di una semplice battuta sul prevedibile atteggiamento delle squadre in campo (e come tale percepito dal De Angelis). Infine, ad avviso della difesa del deferito le successive conversazioni fra gli scommettitori dimostrerebbero che gli stessi soggetti non hanno mai considerato il Carrozzieri fonte di informazioni. Nella memoria difensiva presentata dalla Soc. Sampdoria, si evidenzia che non potrebbe essere configurata una responsabilità oggettiva in quanto il Carrozzieri avrebbe agito per finalità del tutto personali, senza alcun collegamento con l’interesse (o “profitto”) della Società, e, comunque, al di fuori del regolamento e del Codice etico adottato dalla Sampdoria nell’ambito di un concreto ed attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall’art. 1 C.G.S. da parte dei propri tesserati. La Soc. Sampdoria rileva altresì che nessuna condotta è stata contestata al proprio tesserato in relazione a gare che vedevano protagonista la società stessa, essendosi il presunto “sondaggio” riferito esclusivamente ad una gara di un Campionato del tutto estraneo a quello di appartenenza. In conseguenza, in ambedue le memorie si conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica di mesi quattro per il Carrozzieri e dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Sampdoria. E’ comparso altresì – insieme al rappresentante della Soc. Sampdoria - il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti e preso atto delle risultanze degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagine, ritiene che il deferimento sia fondato. Dalla relazione conclusiva dell’Ufficio Indagini del 27/3/2006, emerge uno scenario di riferimento in cui tre incalliti scommettitori (Sanfilippo detto “Juanito”, Belziti e Federici detto “Yuri”) cercano di assumere da calciatori e tesserati di varie Società informazioni sul risultato delle gare su cui intendono scommettere. In tale contesto, le risultanze istruttorie (telefonata n. 1190 del 12/5/05, telefonata n. 460 del 12/5/05, telefonata n. 1375 del 15/5/05) e, in particolare, le stesse dichiarazioni rese dal Carrozzieri all’Ufficio Indagini (“su invito di Juanito che immagino volesse scommettere su Pisa-Frosinone, telefonai al calciatore Gianluca De Angelis, militante nel Frosinone […] chiedendogli per prima cosa le rispettive posizioni in classifica […]; ricordo che chiesi a De Angelis, anche perché Juanito era lì presente, se sarebbero ‘scesi in campo con le braccia incrociate’, volendo significare se si sarebbero accontentati di un pareggio”, cfr. dichiarazioni del Carrozzieri in data 16/01/06, Ufficio Indagini) dimostrano inequivocabilmente il ruolo attivo assunto dal tesserato nella vicenda in esame e l’intento di favorire, grazie alle proprie conoscenze ed informazioni privilegiate, l’effettuazione di scommesse da parte di un soggetto terzo. Il deferito ha contestato la valenza probatoria di tali circostanze asserendo di essersi limitato, da addetto ai lavori, a formulare talvolta dei pronostici, senza in alcun modo utilizzare informazioni ottenute dai diretti interessati degli incontri e di aver inteso soltanto schernire i propri interlocutori, preoccupato di “dar corda” alle loro assillanti pressioni per porvi termine. Va rilevato però che in sede di audizione avanti l’Ufficio Indagini, aveva egli stesso confermato di aver effettivamente telefonato al Juanito il giorno 15/05/05 (cfr. telefonata in pari data n. 1375) “per sapere se avesse scommesso sul Martina e sul Frosinone” e aggiungendo (senza spiegarsene la ragione) che “a Martina Franca era successo un casino perché erano d’accordo ed un ragazzo ha fatto gol” (cfr. dichiarazione citata). Così come confermava di non aver esitato a contattare il calciatore De Angelis su sollecitazione del Juanito per ottenere informazioni utili ad orientare le “puntate” di quest’ultimo. Deve pertanto ritenersi pacifica in causa, a giudizio della Commissione, la condotta del deferito volta ad acquisire, oltre che a fornire, ogni utile notizia relativa a gare del tutto estranee al campionato di competenza ovvero non coinvolgenti la propria società di appartenenza. Altrettanto pacifica deve ritenersi la consapevolezza con cui il Carrozzieri ha assecondato le richieste del Juanito, della cui attività di soggetto dedito all’attività di scommesse su partite di calcio era perfettamente a conoscenza, cercando di ottenere informazioni utili a tale attività. Circostanze ed elementi, coma sopra evidenziati, certamente apprezzabili per l’ordinamento sportivo, la cui soglia di rilevanza delle condotte censurabili, com’è noto, è anticipata e che, giova sottolinearlo, non contempla scriminanti in presenza di accertati (ed ammessi) plurimi contatti funzionali ad orientare l’attività di abituali e incalliti scommettitori. Attività alla quale, non solo il tesserato non può e non deve prestare alcuna adesione, disattendendo ogni aspettativa in tal senso, ma che dovrebbe decisamente respingere. Di talché, la partecipazione consapevole all’attività degli scommettitori, ponendosi come segmento determinante nella catena informativa da questi abilmente tessuta, non può essere ridimensionata a mera “leggerezza” non punibile, come in tesi difensiva si vuole sostenere. Trattasi, invece, ad avviso della Commissione, di un’azione antidoverosa riconducibile al paradigma dell’art. 1 C.G.S., lealtà, probità e correttezza. Insieme di doveri che altro non sono se non le facce di un unico prisma: valori insostituibili che giustificano e condizionano l’esistenza di ciascuno di essi. Se, dunque, la fattispecie in esame non configura l’obbligo di attivazione previsto specificamente dall’art.6, comma 7, C.G.S., integra senza dubbio la violazione dell’art. 1, comma 1, cui non difetta la medesima ratio ispiratrice. In tale contesto, sostenere di aver partecipato ai discorsi degli scommettitori sui pronostici dei risultati delle gare “solo per prenderli in giro” ed a mero fine “burlesco”, appare illogico e non credibile. E, se si vuole, neppure originale, tenuto conto della linea difensiva assunta in casi analoghi da altri deferiti. Alla responsabilità del tesserato consegue la responsabilità oggettiva della società Sampdoria ex art. 2, comma 4 C.G.S., a nulla rilevando l’adozione (certamente meritevole) di modelli di gestione e codici comportamentali di cui, peraltro, potrebbe eventualmente rilevare, a soli fini di quantificazione della sanzione, l’applicazione in concreto dell’apparato sanzionatorio (ove previsto) in presenza di comportamenti antidisciplinari posti in essere dai propri tesserati. La Commissione ritiene pertanto accertata la responsabilità di Moris Carrozzieri per la violazione dei doveri di lealtà e probità, al cui rispetto ciascun tesserato è tenuto ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S., concretatasi nella ricerca e nella divulgazione di notizie ai fini di favorire le altrui scommesse, e conseguentemente la responsabilità oggettiva della Soc. Sampdoria ex art. 2 comma 4 C.G.S. per la condotta del proprio tesserato. Il dispositivo La Commissione dichiara il tesserato Moris Carrozzieri responsabile della violazione a lui ascritta e delibera di infliggergli la sanzione della squalifica per mesi due; delibera altresì di infliggere alla Soc. Sampdoria la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
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