LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 22 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. PACI Massimo, calciatore della Soc. PARMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Fiorentina-Parma del 20/9/06 – C.U. n. 53 del 22/9/06). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 22 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. PACI Massimo, calciatore della Soc. PARMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Fiorentina-Parma del 20/9/06 - C.U. n. 53 del 22/9/06). Procedura d’urgenza. Il procedimento Il calciatore Massimo Paci tesserato per la Soc. Parma e la stessa Società hanno proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3) del C.G.S., al sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Fiorentina - Parma del 20/9/06 (condotta gravemente antisportiva) chiedendo la revoca della sanzione. Il reclamante, anzitutto, afferma che “il gesto con il quale il Toni si è energicamente divincolato dal suo diretto avversario”, sarebbe avvenuto “in una zona di campo lontana da quella in cui in quel momento si trovava la palla” (e non “in zona di giuoco” come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo) e che pertanto il direttore di gara avrebbe sanzionato il Toni, non in quanto riteneva che avesse colpito il Paci in volto, ma in quanto “il movimento delle braccia con cui il Toni si è liberato dal Paci” costituirebbe “incontestabilmente una condotta contraria al regolamento di gioco”. Inoltre il reclamante afferma che il Paci non avrebbe “inteso nascondere o fingere alcunché” ed infatti oltre ad aver ammesso che il gesto del Toni era diretto all’addome, ha spiegato “di essere caduto a terra a seguito della spinta laterale” e che il motivo per cui aveva portato le mani al capo era dovuto al fatto di essere stato operato recentemente al naso. Per questi motivi il reclamante chiede che venga revocata la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Soc. Parma ed il Paci, accompagnati dal proprio difensore all’uopo nominato in questa sede, il quale, dopo aver brevemente illustrato i motivi del ricorso, si è riportato alle conclusioni ivi formulate. Durante la riunione, la difesa dei reclamanti ha depositato una memoria aggiuntiva nella quale chiede l’inutilizzabilità della prova televisiva in assenza del presupposto di cui all’art. 31 comma a3) C.G.S. Secondo tale assunto, infatti, tale strumento di prova sarebbe utilizzabile solo in caso di condotta violenta o gravemente antisportiva “non visti dall’arbitro”. E’ comparso altresì il rappresentante della Procura Federale, ex art. 28 comma 2 C.G.S., il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. I motivi della decisione In via preliminare, la Commissione rigetta l’istanza di inutilizzabilità della prova televisiva stante il tenore letterale dell’art. 31 comma a3) C.G.S. che, in caso di rituale instaurazione del procedimento ivi previsto (come nel caso di specie), consente l’utilizzo delle immagini televisive “come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati”. Nel merito, la Commissione, letti gli atti, sentite le parti e visionate le immagini televisive, ritiene che il reclamo non sia fondato. Dalla visione delle riprese TV utilizzate dal Giudice Sportivo per l’adozione della propria decisione, risulta chiaramente e in modo inequivoco, che il Paci, pur non essendo stato colpito al volto con una gomitata (come correttamente accertato dal Giudice Sportivo), cadeva riverso al suolo simulando proprio di aver ricevuto un colpo al volto, ovvero quella condotta violenta erroneamente imputata dal direttore di gara al Toni. La ricostruzione del fatto proposta dal Paci (“mi sono istintivamente portato le mani al volto in quanto reduce da una recente frattura del naso e quindi per proteggermi”), risulta incompatibile con la circostanziata dinamica emergente dalle riprese televisive, che in tre diverse sequenze riportano l’atto simulato di accusare un colpo al naso, indicando ripetutamente, sia a terra che in piedi, al direttore di gara il proprio viso come zona del corpo attinta dall’avversario. Condotta che non può certo trovare logica giustificazione in una mera reazione istintiva di protezione. Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice Sportivo, che qui si richiama integralmente in ordine alla condotta gravemente antisportiva posta in essere dal Paci. Il dispositivo La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Massimo Paci; dispone l'incameramento della tassa.
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