LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 28 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Patrick VIEIRA (gara Roma-Internazionale del 20/9/06 – C.U. 53 del 21/9/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 28 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Patrick VIEIRA (gara Roma-Internazionale del 20/9/06 – C.U. 53 del 21/9/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Patrick Vieira, tesserato per la Soc. Internazionale, per il comportamento tenuto nel corso della gara Roma-Internazionale del 20/9/06, ed in particolare per “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 48° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto al Direttore di gara una frase ingiuriosa”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica. A sostegno del gravame, la reclamante lamenta la mancata valutazione da parte del Giudice Sportivo delle circostanze attenuanti desumibili – a detta della stessa – dagli atti a disposizione dell’organo giudicante: l’assoluta assenza di conseguenze dannose dell’azione scorretta, l’inesistenza di atti violenti, l’aver agito in stato di tensione. Per quel che riguarda la condotta tenuta dal calciatore in occasione dell’espulsione, la difesa della reclamante esclude che la frase riportata nel referto sia stata effettivamente rivolta dal calciatore al direttore di gara, essendosi trattato di una indefinita imprecazione - pronunciata in una lingua non propria - senza destinatario specifico ma rivolta a se stesso. A detta della reclamante quindi, l’eccessiva afflittività della sanzione e l’insufficiente motivazione da parte del Giudice Sportivo della sua quantificazione, ne imporrebbero una congrua riduzione. Alla riunione odierna è comparso il Vieira ed il rappresentante della reclamante insieme al proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito per le conclusioni già formulate. Nel corso dell’udienza, il Vieira – scusandosi dell’episodio - ha ribadito di non avere in alcun modo inteso offendere il direttore di gara, ma di aver soltanto imprecato contro se stesso per aver provocato una situazione di inferiorità numerica della propria squadra. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il gravame non è fondato. Va in primo luogo rilevato che l’art. 14 comma 9 C.G.S. prevede l’applicazione automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara al tesserato espulso, non potendo questa Commissione sindacare in alcun modo – come sembra sostenere la difesa della reclamante – i fatti che hanno indotto il direttore di gara al provvedimento di espulsione (salvo il caso di errore di persona o di non commissione del fatto, previsti dall’art. 31 lett. a2 e a3 C.G.S.). Nessuna rilevanza assumono pertanto le asserite circostanze attenuanti riguardanti la “parte” di condotta del Vieira che ne ha provocato l’espulsione (assenza di conseguenze dannose, inesistenza di atti violenti) e la successiva, automatica, squalifica per una giornata di gara. L’attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul successivo comportamento del Vieira, posto in essere all’atto dell’espulsione. A tale proposito, dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che il calciatore Vieira contestava al direttore di gara l’espulsione appena ricevuta rivolgendogli una espressione gravemente ingiuriosa. La dinamica dell’episodio, così come refertata dal direttore di gara (il Vieira “…mi veniva vicino dicendomi…”) ed il tenore inequivoco della frase pronunciata non lasciano alcun dubbio circa il destinatario dell’ingiuria e la piena consapevolezza del calciatore - nonostante la sua nazionalità – del significato di tali parole, nulla rilevando, ovviamente, il clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere. Condotta rispetto alla quale il Codice di Giustizia Sportiva prevede, ex art. 14 comma 2bis, l’applicazione della sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara. Si tratta quindi di un comportamento che è stato correttamente qualificato e valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con il minimo edittale previsto dall’art. 14, comma 9 C.G.S. e dall’art. 14, comma 2bis, lett. a) C.G.S. e, quindi, con la squalifica per una giornata effettiva di gara (automaticamente comminata a seguito dell’espulsione) alla quale si aggiunge la squalifica per due giornate (per le frasi ingiuriose rivolte all’arbitro). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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