LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19 ottobre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TARANTO avverso l’ammenda di € 6.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Timcup Taranto-Catania del 19/8/06 – C.U. n. 17 del 21/8/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19 ottobre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TARANTO avverso l’ammenda di € 6.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Timcup Taranto-Catania del 19/8/06 – C.U. n. 17 del 21/8/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Taranto la sanzione della ammenda di € 6.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Timcup Taranto-Catania del 19/8/2006, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si eccepisce che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Taranto, innanzitutto, hanno fatto ritardare di nove minuti l'inizio della gara con l'accensione di numerosi fumogeni, che riduceva la visibilità sul terreno di giuoco; in secondo luogo, hanno esposto, per alcuni minuti, uno striscione dal contenuto offensivo e intonato, in due diverse occasioni, un coro offensivo nei confronti del Presidente della L.N.P.; in terzo luogo, hanno fatto esplodere nel proprio settore, all'inizio della gara, due petardi; in quarto luogo, hanno lanciato nel settore avversario, in due distinte occasioni, sei bengala; infine, hanno lanciato, in tre distinte occasioni, una trentina di bottiglie di plastica sul terreno di giuoco, in direzione di calciatori ospiti, senza colpirli. Le argomentazioni difensive relative ai vari comportamenti dei sostenitori tarantini - secondo le quali il ritardato inizio della gara sarebbe imputabile alla Soc. Catania, le offese non sarebbero state rivolte al Presidente della L.N.P., ma al fratello, Presidente della Soc. Bari, l’esplosione dei petardi sarebbe avvenuta in modo pacifico e, comunque, non avrebbe avuto conseguenze, il lancio delle bottigliette sarebbe stato provocato dal comportamento di calciatori della squadra avversaria - sono in contrasto con quanto riportato, in modo oltretutto circostanziato, negli atti ufficiali. Ugualmente infondata è la prospettazione difensiva secondo la quale la diffida avrebbe potuto essere irrogata solo in presenza di recidiva. Ne deriva che la quantificazione della sanzione appare equa e proporzionata, in considerazione della pericolosità anche potenziale dei comportamenti dei tifosi baresi, delle modalità e delle conseguenze che essi hanno determinato e tenuto conto, d’altra parte, dell'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Serie C. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it