LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 140 DELL’11 dicembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. Catania – Soc. Sampdoria del 28 ottobre 2007

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 140 DELL’11 dicembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. Catania – Soc. Sampdoria del 28 ottobre 2007 Il Giudice Sportivo, esaminati gli accurati accertamenti esperiti dai collaboratori della Procura Federale, su richiesta di questo Ufficio datata 29 ottobre 2007, osserva: verso le ore 13.30, i calciatori della Soc. Sampdoria ed i loro accompagnatori giungevano a bordo di un pullman allo stadio “Massimino”, dirigendosi quindi verso gli spogliatoi. Al termine del tragitto, in corrispondenza di un sottopassaggio scarsamente illuminato, una decina di persone, alcune delle quali (cinque/sei) indossavano la “pettorina gialla” propria degli stewards, indirizzavano vari insulti ai componenti del gruppo doriano, che venivano anche fatti oggetto di spinte e strattonamenti. Una particolare “attenzione” era riservato a Nunzio Papale, il preparatore dei portieri, mentre il direttore sportivo Salvatore Asmini veniva colpito da un pugno nella zona inferiore della schiena, senza conseguenze lesive. Quanto accaduto veniva riferito ai collaboratori della Procura federale, al funzionario responsabile del servizio di O.P. ed al segretario generale della Soc. Catania, ma i successivi controlli non consentivano l’identificazione degli autori del deprecabile episodio tra i quali, comunque, doveva essere esclusa la presenza di tesserati della società etnea. In linea di diritto, è palese la rilevanza disciplinare del fatto ex art. 14 comma 1 CGS ed è altrettanto evidente la responsabilità, a titolo oggettivo, della Società ospitante. Per quanto attiene alla consequenziale sanzione, questo Giudice ritiene equo correlarne la quantificazione, da un lato, alla formale recidività (l’art. 21 comma 2 CGS attribuisce rilevanza al tal fine anche a talune infrazioni commesse nella stagione sportiva precedente) e, dall’altro, alla costante e concreta attività di cooperazione con le forze dell’ordine svolta dalla Soc. Catania nella corrente stagione sportiva per la prevenzione dei fatti violenti e, come nelle circostanze in causa, per l’identificazione dei resposanbili (art. 14 comma 5, in relazione all’art. 13 lettera b) CGS) P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Catania la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00.
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