LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 140 DELL’11 dicembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. Catania – Soc. Sampdoria del 28 ottobre 2007
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 140 DELL’11 dicembre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. Catania – Soc. Sampdoria del 28 ottobre 2007
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli accurati accertamenti esperiti dai collaboratori della Procura Federale, su richiesta
di questo Ufficio datata 29 ottobre 2007,
osserva:
verso le ore 13.30, i calciatori della Soc. Sampdoria ed i loro accompagnatori giungevano a bordo
di un pullman allo stadio “Massimino”, dirigendosi quindi verso gli spogliatoi.
Al termine del tragitto, in corrispondenza di un sottopassaggio scarsamente illuminato, una
decina di persone, alcune delle quali (cinque/sei) indossavano la “pettorina gialla” propria degli
stewards, indirizzavano vari insulti ai componenti del gruppo doriano, che venivano anche fatti
oggetto di spinte e strattonamenti.
Una particolare “attenzione” era riservato a Nunzio Papale, il preparatore dei portieri, mentre il
direttore sportivo Salvatore Asmini veniva colpito da un pugno nella zona inferiore della schiena,
senza conseguenze lesive.
Quanto accaduto veniva riferito ai collaboratori della Procura federale, al funzionario
responsabile del servizio di O.P. ed al segretario generale della Soc. Catania, ma i successivi
controlli non consentivano l’identificazione degli autori del deprecabile episodio tra i quali,
comunque, doveva essere esclusa la presenza di tesserati della società etnea.
In linea di diritto, è palese la rilevanza disciplinare del fatto ex art. 14 comma 1 CGS ed è
altrettanto evidente la responsabilità, a titolo oggettivo, della Società ospitante.
Per quanto attiene alla consequenziale sanzione, questo Giudice ritiene equo correlarne la
quantificazione, da un lato, alla formale recidività (l’art. 21 comma 2 CGS attribuisce rilevanza al
tal fine anche a talune infrazioni commesse nella stagione sportiva precedente) e, dall’altro, alla
costante e concreta attività di cooperazione con le forze dell’ordine svolta dalla Soc. Catania
nella corrente stagione sportiva per la prevenzione dei fatti violenti e, come nelle circostanze in
causa, per l’identificazione dei resposanbili (art. 14 comma 5, in relazione all’art. 13 lettera b)
CGS)
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Catania la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00.
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