LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 22 gennaio 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. FIORENTINA – Soc. TORINO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 22 gennaio 2008
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. FIORENTINA – Soc. TORINO
Il Giudice Sportivo,
preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale,
pervenuta via fax alle ore 11.39 del 21 gennaio 2008, , in ordine al comportamento del calciatore
Mutu Adrian (Soc. Fiorentina), tra il 29° ed il 31° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore Mutu entrava,
palla al piede ed in velocità, nell’area avversaria, attraversandola diagonalmente, in avanti ed al
centro verso la propria destra. Alle sua spalle sopraggiungeva, parimenti in velocità, il calciatore
granata Lanna, con una direttrice sostanzialmente ortogonale rispetto a quella dell’attaccante
viola.
Negli attimi immediatamente successivi all’incrocio tra i due calciatori, il Mutu, rallentata la
corsa, effettuava un anomalo movimento del piede “d’appoggio” e cadeva al suolo, mentre il
Direttore di gara decretava la concessione di un calcio di rigore.
Ritiene questo Giudice che il comportamento dell’attaccante fiorentino non possa non destare
delle perplessità, per una perdita di equilibrio apparentemente “ritardata” rispetto al punto di
contatto con l’avversario e per l’ “enfatizzazione” nel movimento di caduta al suolo, ma le
immagini televisive disponibili, per l’angolazione delle riprese, non consentono di verificare,
sgombrando il campo da ogni dubbio, se e in che misura, negli attimi antecedenti, il piede sinistro
del Mutu sia stato, o meno, colpito dal piede destro, proteso in avanti, del calciatore granata, così
come ritenuto dal Direttore di gara.
Da tale carenza di prova certa sulla materiale dinamica dell’episodio consegue l’impossibilità di
formulare una inequivoca valutazione sull’intenzionalità, o meno, da parte del Mutu di trarre in
inganno l’Arbitro, simulando un inesistente fallo ovvero accentuando gli effetti di un irrilevante
contatto.
Non sussistendo, pertanto, quell’ “evidenza”, normativamente richiesta ex art. 35 n. 3 CGS, di
una pur probabile simulazione,
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mutu
Adrian (Soc. Fiorentina) in merito al comportamento segnalato dal Procuratore federale.