LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DEL 22 gennaio 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TRIESTINA – Soc. ASCOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DEL 22 gennaio 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TRIESTINA – Soc. ASCOLI Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale, pervenuta via fax alle ore 11.39 del 22 gennaio 2008, in ordine al comportamento del calciatore Pesaresi Emanuele (Soc. Triestina) nei confronti del calciatore Job Iyock Thomas Herve (Soc. Ascoli), al 20° del primo tempo; osserva: in merito al segnalato episodio, nel referto arbitrale si attesta che “ a causa di un fortuito scontro di giuoco il calciatore Job ha riportato un forte trauma cranico con perdita di conoscenza” . Su richiesta di questo Ufficio, il ritenuto carattere fortuito del grave incidente di giuoco è stato ribadito dal Direttore di gara via fax (ore 13.04 del 21 gennaio 2008). Pertanto, poiché il comportamento del Pesaresi è stato “visto”, e valutato, dall’Arbitro, non sussistono le condizioni, normativamente previste ex art. 35 n. 3 CGS, per l’ammissibilità della “prova televisiva” P.Q.M. dichiara l’inammissibilità della segnalazione pervenuta dal Procuratore federale in merito al comportamento del calciatore Pesaresi Emanuele (Soc. Triestina).
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