LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 19 marzo 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. BRESCIA – Soc. LECCE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 19 marzo 2008
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. BRESCIA – Soc. LECCE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax ore 10.07 odierne) ex art.
35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 30° del primo tempo, dal calciatore Stankevicius Marius
(Soc. Brescia) nei confronti del calciatore Ardito Andrea (Soc. Lecce);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione
d’attacco della squadra locale, lo Stankevicius avanzava, palla al piede, lungo la fascia laterale
destra del campo, allorché veniva fronteggiato dall’Ardito. In quel frangente, il calciatore
bresciano effettuava un passaggio all’indietro verso un sopraggiungente compagno e,
contestualmente, nel convergere verso la zona centrale del campo, alzava il braccio destro e, con
il gomito, colpiva al volto l’avversario, che cadeva al suolo, rimanendovi con atteggiamento
sofferente.
Il giuoco proseguiva senza alcun intervento del Direttore di gara, sicuramente impedito nella
percezione, a distanza, dell’accaduto dalla sagoma di altro calciatore.
Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dallo Stankevicius sia stato sicuramente
intenzionale, per la mancanza di qualsiasi esigenza agonistica (il pallone era ormai stato
allontanato) e per l’innaturale altezza a cui aveva portato il gomito.
Parimenti, è del tutto evidente la potenzialità lesiva del colpo inferto, per la rapidità del
movimento all’indietro del braccio in relazione alla zona attinta
Sussitono, pertanto, gli elementi oggettivi e soggettivi che connotano la “condotta violenta”, “non
vista” dall’Arbitro, e ne consegue l’ammissibilità della proposta prova televisiva ex art. 35 1.3)
CGS e la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS del gesto addebitabile al Stankevicius,
nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore
Stankevicius Marius (Soc. Brescia) la squalifica per tre giornate effettive di gara.