LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 253 DEL 29 aprile 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA e Soc. TORINO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 253 DEL 29 aprile 2008
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. ROMA e Soc. TORINO
Il Giudice sportivo,
premesso che, tramite fax pervenuto a questo Ufficio alle ore 23.18 del 28 aprile 2008, l’Arbitro
Domenico Celi ha dichiarato:
“ - al 17° del primo tempo ho rilevato un fallo di giuoco commesso da un giocatore del Torino ai
danni di un giocatore della Roma e in ragione di ciò ho concesso un calcio di rigore alla
stessa squadra provvedendo, nel contempo, a sanzionare con una ammonizione il giocatore
autore del fallo;
- dopo aver mostrato al giocatore autore del fallo il cartellino giallo, a causa delle proteste di
alcuni giocatori del Torino non provvedevo a trascrivere immediatamente il numero del
giocatore ammonito sul mio taccuino, cosa che facevo una volta cessate le proteste stesse;
- per un errore materiale trascrivevo poi il n. 3, corrispondente al giocatore Pisano Marco,
anziché il n.15, corrispondente al giocatore Dellafiore Hernan, autore del fallo;
- a seguito di tale errore non provvedevo a espellere per doppia ammonizione lo stesso n. 15
Dellafiore Hernan quando, al 18° del secondo tempo, lo ammonivo nuovamente per un fallo
di gioco da lui commesso.
In ragione di quanto sopra sul rapporto di gara ho menzionato fra i giocatori ammoniti il n. 3 del
Torino Pisano Marco, senza che questi si fosse reso colpevole del fallo a fronte del quale il
provvedimento disciplinare era stato sanzionato.
Tale provvedimento di ammonizione doveva ritenersi sanzionato nei confronti del n. 15 del
Torino Dellafiore Hernan”
considerato che il contenuto del referto arbitrale, in tal modo corretto ed integrato, non necessita
di ulteriori riscontri ai consequenziali effetti sanzionatori;
visto l’art. 19 n. 9 CGS;
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Herman Paolo DELLAFIORE (Torino) la sanzione della
squalifica per una giornata di gara per essere stato ammonito al 17° del primo tempo ed al 18°
del secondo tempo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
delibera di non adottare ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Marco
PISANO (Torino).