LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 253 DEL 29 aprile 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA e Soc. TORINO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 253 DEL 29 aprile 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA e Soc. TORINO Il Giudice sportivo, premesso che, tramite fax pervenuto a questo Ufficio alle ore 23.18 del 28 aprile 2008, l’Arbitro Domenico Celi ha dichiarato: “ - al 17° del primo tempo ho rilevato un fallo di giuoco commesso da un giocatore del Torino ai danni di un giocatore della Roma e in ragione di ciò ho concesso un calcio di rigore alla stessa squadra provvedendo, nel contempo, a sanzionare con una ammonizione il giocatore autore del fallo; - dopo aver mostrato al giocatore autore del fallo il cartellino giallo, a causa delle proteste di alcuni giocatori del Torino non provvedevo a trascrivere immediatamente il numero del giocatore ammonito sul mio taccuino, cosa che facevo una volta cessate le proteste stesse; - per un errore materiale trascrivevo poi il n. 3, corrispondente al giocatore Pisano Marco, anziché il n.15, corrispondente al giocatore Dellafiore Hernan, autore del fallo; - a seguito di tale errore non provvedevo a espellere per doppia ammonizione lo stesso n. 15 Dellafiore Hernan quando, al 18° del secondo tempo, lo ammonivo nuovamente per un fallo di gioco da lui commesso. In ragione di quanto sopra sul rapporto di gara ho menzionato fra i giocatori ammoniti il n. 3 del Torino Pisano Marco, senza che questi si fosse reso colpevole del fallo a fronte del quale il provvedimento disciplinare era stato sanzionato. Tale provvedimento di ammonizione doveva ritenersi sanzionato nei confronti del n. 15 del Torino Dellafiore Hernan” considerato che il contenuto del referto arbitrale, in tal modo corretto ed integrato, non necessita di ulteriori riscontri ai consequenziali effetti sanzionatori; visto l’art. 19 n. 9 CGS; P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Herman Paolo DELLAFIORE (Torino) la sanzione della squalifica per una giornata di gara per essere stato ammonito al 17° del primo tempo ed al 18° del secondo tempo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; delibera di non adottare ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Marco PISANO (Torino).
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