LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 259 DEL 6 maggio 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TORINO – Soc. NAPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 259 DEL 6 maggio 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TORINO – Soc. NAPOLI Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, pervenuta via fax alle ore 11.58 del 5 maggio 2008, in ordine al comportamento del calciatore David Di Michele (Soc. Torino) al 25° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione d’attacco della squadra granata, il calciatore Di Michele, in possesso di palla, in corrispondenza della linea delimitante l’area di rigore avversaria, veniva affrontato dal calciatore Domizzi. In tale frangente, si verificava un lieve contatto (perfettamente visibile nella ripresa televisiva effettuata alle spalle dei due calciatori) tra il piede destro del calciatore partenopeo e il piede destro del Di Michele che, immediatamente dopo, cadeva al suolo, all’interno dell’area di rigore. Il Direttore di gara sanzionava tale intervento con la concessione di un calcio di rigore. Esula, ovviamente, dai limiti funzionali di questo Giudice ogni valutazione circa la sussistenza, o meno, degli estremi, ravvisati dall’Arbitro, per la concessione del calcio di rigore, sia sotto il profilo della rilevanza del contatto tra i due calciatori, sia sotto quello dell’esatta localizzazione della ritenuta infrazione. Ai fini ed agli effetti della normativa di cui all’art 35, 1.3, CGS rileva, come è noto, esclusivamente il giudizio circa la sussistenza, o meno, di una “evidente” simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore granata, che potrebbe aver tratto in inganno il Direttore di gara con una preordinata caduta, non determinata dall’avversario. Sotto tale profilo, le immagini televisive non consentono di esprimere una valutazione certa ed inequivoca, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Infatti, da un lato, desta perplessità la circostanza che il Di Michele sembra “incespicare su se stesso” ma, dall’altro, non può essere esclusa l’eventualità che tale anomalo procedere sia stato determinato da una perdita di equilibrio conseguente al contatto, pur lieve, con l’avversario verificatosi in velocità negli attimi immediatamente precedenti. In definitiva, una simulazione possibile, ma non certo “evidente” , come richiesto dalla norma. P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore David Di Michele (Soc. Torino) in merito alla condotta segnalata dal Procuratore federale.
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