LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 12 maggio 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LIVORNO – Soc. TORINO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 12 maggio 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LIVORNO – Soc. TORINO Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura Federale; considerato che sostenitori della Soc. Livorno, al 18° del secondo tempo, lanciavano nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni, pezzi di piastrelle in ceramica, bottigliette, nonché una pietra; considerato che, nelle medesime circostanze, un pezzo di piastrella e tre bottigliette venivano lanciate verso un Assistente, che ne veniva sfiorato; considerato che tale comportamento veniva reiterato al 40° del secondo tempo; valutata la particolare gravità del fatto per la potenzialità lesiva dei ripetuti lanci nei confronti delle persone presenti nel recinto di giuoco, tale da costringere l’Arbitro a sospendere la gara in entrambe le circostanze per circa due minuti; visti gli artt. 14, n. 2 e 18, n, 1, lett. f) CGS P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Livorno la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara.
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