LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 12 maggio 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LIVORNO – Soc. TORINO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 12 maggio 2008
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. LIVORNO – Soc. TORINO
Il Giudice Sportivo,
letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura Federale;
considerato che sostenitori della Soc. Livorno, al 18° del secondo tempo, lanciavano nel recinto e
sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni, pezzi di piastrelle in ceramica, bottigliette,
nonché una pietra;
considerato che, nelle medesime circostanze, un pezzo di piastrella e tre bottigliette venivano
lanciate verso un Assistente, che ne veniva sfiorato;
considerato che tale comportamento veniva reiterato al 40° del secondo tempo;
valutata la particolare gravità del fatto per la potenzialità lesiva dei ripetuti lanci nei confronti
delle persone presenti nel recinto di giuoco, tale da costringere l’Arbitro a sospendere la gara in
entrambe le circostanze per circa due minuti;
visti gli artt. 14, n. 2 e 18, n, 1, lett. f) CGS
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Livorno la squalifica del campo di giuoco per una giornata
effettiva di gara.