LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 13 maggio 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara Soc. LAZIO – Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 13 maggio 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara Soc. LAZIO – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, pervenuta via fax alle ore 10.33 dell’8 maggio 2008, in ordine al comportamento del calciatore Julio Cruz (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Aleksandar Kolarov (Soc. Lazio) al 32° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: Le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di una manovra d’attacco interista sviluppatasi sulla fascia laterale destra del campo, il Cruz, al centro dell’area di rigore laziale affollata da numerosi calciatori di entrambe le squadre, si trovava a stretto contatto con il Kolarov. In tale frangente, con improvviso e rapido movimento del braccio destro, il calciatore neroazzurro colpiva con un pugno al capo, nella zona temporale destra, l’avversario che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente. L’Arbitro, la cui attenzione (nonché quella dell’Assistente) era chiaramente rivolta all’azione in svolgimento in altra direzione, non interveniva (il Direttore di gara, su richiesta di questo Ufficio, con e-mail delle ore 19.15, ha confermato di non aver visto l’accaduto). A tale proposito, va sottolineato che, pochi attimi dopo, a giuoco fermo per l’uscita del pallone dalla linea di fondo campo, l’Arbitro interveniva per porre termine ad un acceso diverbio tra numerosi calciatori di entrambe le squadre, sicuramente generato dal gesto compiuto dal Cruz il quale, unitamente al Kolarov, veniva quindi ammonito “per comportamento non regolamentare in campo”, sanzione all’evidenza non correlata in alcun modo a quanto accaduto in precedenza. E questo Giudice ritiene che l’atto compiuto dal calciatore interista, “non visto” dall’Arbitro, integri, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della “condotta violenta”, per l’evidente intenzionalità del gesto, del tutto estraneo ad ogni concreto contesto agonistico, e per la potenzialità lesiva del colpo inferto, in considerazione della zona del corpo attinta. Ne consegue l’ammissibilità della prova televisiva ex art. 35.1.3, CGS e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lett. b) CGS della condotta violenta addebitabile al Cruz nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Julio Cruz (Soc. Internazionale) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it