LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 28 settembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 26 settembre 2007 – Quinta giornata andata Gara Soc. PARMA – Soc. TORINO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 28 settembre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 26 settembre 2007 - Quinta giornata andata
Gara Soc. PARMA – Soc. TORINO
Il Giudice Sportivo,
preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale,
pervenuta via fax alle ore 11.32 del 27 settembre 2007, circa la condotta tenuta al 30° del primo
tempo dal calciatore Coly Ferdinand Alex (Soc. Parma) nei confronti del calciatore Natali
Cesare (Soc. Torino);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Mediaset), di piena garanzia tecnica
e documentale;
osserva
le immagini televisive, pur nella brevità dell’episodio esauritosi in pochi attimi, documentano
che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione d’attacco del Torino, nell’area parmense
affollata da numerosi calciatori di entrambe le squadre, in rapido movimento nella ricerca di una
favorevole posizione, il Coly ed il Natali venivano a stretto contatto allorché il primo, con rapido
e repentino movimento del braccio destro, sicuramente non visto dall’Arbitro, colpiva al volto
l’avversario che, poco dopo, veniva medicato per una lieve lesione alla bocca, che non gli
impediva la prosecuzione della gara.
Un gesto inequivocabilmente intenzionale, considerata la dinamica del movimento, gratuito, del
tutto avulso da esigenze agonistiche e dalla potenzialità lesiva incontrovertibile, integrante,
quindi, quella condotta violenta che rende ammissibile la prova televisiva e deve essere
sanzionata ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Coly
Ferdinand Alex (Soc. Parma) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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