LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 28 settembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 26 settembre 2007 – Quinta giornata andata Gara Soc. PARMA – Soc. TORINO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 28 settembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 26 settembre 2007 - Quinta giornata andata Gara Soc. PARMA – Soc. TORINO Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale, pervenuta via fax alle ore 11.32 del 27 settembre 2007, circa la condotta tenuta al 30° del primo tempo dal calciatore Coly Ferdinand Alex (Soc. Parma) nei confronti del calciatore Natali Cesare (Soc. Torino); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Mediaset), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva le immagini televisive, pur nella brevità dell’episodio esauritosi in pochi attimi, documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione d’attacco del Torino, nell’area parmense affollata da numerosi calciatori di entrambe le squadre, in rapido movimento nella ricerca di una favorevole posizione, il Coly ed il Natali venivano a stretto contatto allorché il primo, con rapido e repentino movimento del braccio destro, sicuramente non visto dall’Arbitro, colpiva al volto l’avversario che, poco dopo, veniva medicato per una lieve lesione alla bocca, che non gli impediva la prosecuzione della gara. Un gesto inequivocabilmente intenzionale, considerata la dinamica del movimento, gratuito, del tutto avulso da esigenze agonistiche e dalla potenzialità lesiva incontrovertibile, integrante, quindi, quella condotta violenta che rende ammissibile la prova televisiva e deve essere sanzionata ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Coly Ferdinand Alex (Soc. Parma) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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