LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 14 agosto 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara Soc. CREMONESE – REGGIANA del 9 agosto 2008

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 14 agosto 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara Soc. CREMONESE – REGGIANA del 9 agosto 2008 Il Giudice Sportivo, esaminati, al loro pervenimento, gli atti ufficiali della gara Cremonese-Reggiana; rilevato che la Società Cremonese ha fatto partecipare alla gara il calciatore Viali William che doveva scontare la squalifica per una giornata effettiva di gara (C.U. n. 24 del 20 agosto 2007); visti gli artt. 29 commi 7 e 8 lettera a) e 17 comma 5 lettera a) C.G.S.; delibera di infliggere alla Soc. Cremonese la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.
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